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Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “lesione personale”
Una lesione psichica causata a un passeggero da un evento, che non è connessa ad una lesione personale ai sensi della Convenzione di Montreal, deve essere risarcita allo stesso titolo di una tale lesione purché il passeggero leso dimostri l’esistenza di un danno alla sua integrità psichica di tale gravità o intensità che detta lesione incide sulle sue condizioni generali di salute e non può attenuarsi senza un trattamento medico
Trasporto marittimo veloce di passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sull’attribuzione diretta dei contratti di servizio pubblico
Il Regolamento 3577/92 osta ad una normativa nazionale che abbia lo scopo di equiparare dei servizi di trasporto marittimo a dei servizi di trasporto ferroviario, qualora tale equiparazione abbia l’effetto di sottrarre il servizio in questione all’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici ad esso applicabile
Volo in coincidenza e prenotazione tramite un’agenzia viaggi. La Corte di giustizia si pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo
La nozione di “volo in coincidenza” comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione
Patenti di guida e mutuo riconoscimento. La Corte di Giustizia fornisce chiarimenti sull’interpretazione della Direttiva 2006/126/CE
Lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, può non riconoscere e non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo.
Compensazione ed assistenza ai passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sulla missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/2004
Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 ad imporre ad un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri qualora tale organismo sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero e purché sussista, per il passeggero ed il vettore aereo in questione, la possibilità di un ricorso giurisdizionale