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Trasporti su strada. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “percorso di linea che non supera i 50 chilometri”
La nozione di “percorso di linea che non supera i 50 chilometri” corrisponde all’itinerario stabilito dall’impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo in questione deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza ad un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio regolare cui è adibito
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri informati in anticipo del negato imbarco
Un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale quest’ultimo, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versargli una compensazione pecuniaria anche qualora tale passeggero non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento 261/2004
La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’applicabilità del Regolamento 1370/2007 ad un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri
Il Regolamento 1370/2007 non si applica ad un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione
Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. La Corte di Giustizia si pronuncia sulla legislazione nazionale che prevede l’indennizzo automatico di talune vittime di incidenti stradali e sulla nozione di “veicolo”
Non rientra nella nozione di “veicolo”, ai sensi dell’articolo 1, punto 1, della Direttiva 2009/103/CE, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare
La Corte di Giustizia sia pronuncia sulle restrizioni all’accesso alle informazioni diagnostiche di bordo dei veicoli a motore
Un costruttore di automobili non può subordinare l’accesso degli operatori indipendenti alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nonché a quelle diagnostiche di bordo, compreso l’accesso in modalità di scrittura a tali informazioni, a condizioni diverse da quelle stabilite dal Regolamento (UE) 2018/858