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Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione
Per beneficiare della compensazione pecuniaria in caso di ritardo di tre ore o più rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto, un passeggero deve essersi presentato in tempo utile all’accettazione o, se si è già registrato online, all’aeroporto presso un rappresentante del vettore aereo operativo
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla compensazione pecuniaria a beneficio di un passeggero che prenota autonomamente un volo alternativo
Non può beneficiare del diritto a compensazione pecuniaria un passeggero che, a causa di un rischio di ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale del volo per il quale egli dispone di una prenotazione confermata, o in presenza di indizi sufficienti di un tale ritardo, abbia prenotato autonomamente un volo alternativo e raggiunto la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto
Veicoli usati. La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’applicazione di aliquote di imposizione diverse a seconda della data di immatricolazione di un veicolo
L’articolo 110 TFUE osta a che, alla data di immissione in consumo in uno Stato membro di un veicolo immatricolato per la prima volta in un altro Stato membro, una tassa sui veicoli sia calcolata secondo le norme applicabili a tale data, laddove una versione precedente della disciplina relativa a tale tassa, che comporterebbe l’applicazione di una tassa inferiore e di cui hanno potuto beneficiare i veicoli simili aventi le stesse caratteristiche rilevanti del veicolo in questione ma immatricolati per la prima volta nel primo Stato membro, era in vigore al momento della prima immatricolazione del suddetto veicolo, se, e nella misura in cui, l’importo della tassa riscossa sul medesimo veicolo importato supera quello del valore residuo della tassa che è incorporato nel valore dei veicoli nazionali simili presenti sul mercato nazionale dei veicoli usati
Trasporti su strada. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “percorso di linea che non supera i 50 chilometri”
La nozione di “percorso di linea che non supera i 50 chilometri” corrisponde all’itinerario stabilito dall’impresa di trasporto, non superiore a tale distanza, che il veicolo in questione deve percorrere su strada per collegare un punto di partenza ad un punto di arrivo e per servire, se del caso, fermate intermedie preventivamente stabilite, al fine di effettuare il trasporto di passeggeri nell’ambito del servizio regolare cui è adibito