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La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare la carenza di personale del gestore dell’aeroporto che fornisce servizi di carico dei bagagli come “circostanza eccezionale”
Benché il fatto che il personale del gestore aeroportuale addetto alle operazioni di carico dei bagagli negli aerei sia in numero insufficiente possa configurare una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento n. 261/2004, per poter essere esonerato dal proprio obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri il vettore aereo il cui volo abbia subito un ritardo prolungato a causa di una tale circostanza è tenuto a dimostrare che la stessa non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso e che ha attuato misure adeguate alla situazione in grado di ovviare alle sue conseguenze
La Corte di Giustizia sia pronuncia sul finanziamento dell’autorità di vigilanza indipendente mediante un contributo a carico degli utenti di aeroporti
La Direttiva 2009/12 non osta ad una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell’autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l’imposizione di un contributo a carico degli utenti degli aeroporti, anche se essi non sono stabiliti nello Stato membro cui appartiene tale autorità o non sono costituiti secondo la legge di quest’ultimo
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sul controllo d’ufficio, da parte di un giudice nazionale, del carattere abusivo della clausola che vieta la cessione dei diritti dei passeggeri
Il giudice nazionale non è tenuto ad esaminare d’ufficio il carattere eventualmente abusivo di una clausola, contenuta nel contratto di trasporto stipulato tra un passeggero ed un vettore aereo, che vieta la cessione dei diritti di cui il primo gode nei confronti di quest’ultimo qualora tale giudice sia investito di un’azione di risarcimento danni proposta nei confronti del vettore in questione da una società commerciale cessionaria del credito da risarcimento danni del passeggero, purché tale società abbia, o abbia avuto, una possibilità effettiva di far valere, dinanzi a detto giudice, il carattere eventualmente abusivo della clausola
Trasporti aerei. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla nozione di “accordo firmato dal passeggero”
In caso di cancellazione di un volo da parte del vettore aereo operativo, il passeggero ha espresso il proprio “accordo firmato” per il rimborso del biglietto sotto forma di un buono di viaggio quando ha compilato un modulo online sul sito internet di tale vettore, con il quale ha optato per tale modalità, con esclusione di un rimborso sotto forma di una somma di denaro, qualora tale passeggero sia stato in grado di effettuare una scelta efficace e informata e, pertanto, di fornire un consenso informato ad un rimborso del genere, il che presuppone che il vettore in questione gli abbia fornito, in modo leale, un’informazione chiara e completa sulle diverse modalità di rimborso a sua disposizione