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Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sui limiti di responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo dei bagagli
L’importo dovuto da un vettore aereo a un passeggero il cui bagaglio abbia subito una distruzione, una perdita, un deterioramento o un ritardo deve essere determinato dal giudice nazionale entro il limite di cui all’articolo 22 della Convenzione di Montreal, con riguardo alle circostanze oggetto del caso concreto e conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili
Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sulle nozioni di “circostanze eccezionali” e “passeggeri molesti”
Il comportamento molesto di un passeggero su un volo aereo può costituire una “circostanza eccezionale” ai sensi del Regolamento n. 261/2004. Inoltre, il vettore aereo potrà avvalersi di una “circostanza eccezionale” anche qualora si verifichi su un volo precedente, a patto che vi sia un nesso di causalità tra la stessa e il ritardo o la cancellazione del volo successivo
La Corte di giustizia si pronuncia sulla modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero
Nonostante la modifica della prenotazione di un volo che compone il trasporto provochi al passeggero interessato un disagio, quest’ultimo non può essere considerato “grave” ai sensi del Regolamento n. 261/2004 qualora tale passeggero raggiunga la sua destinazione finale all’orario inizialmente previsto