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Voli in coincidenza. La Corte di giustizia si esprime sul diritto alla compensazione per il ritardo prolungato subìto all’arrivo a destinazione del secondo volo, operato da un vettore aereo non comunitario
Secondo la Corte, nel caso di un’unica prenotazione, il vettore aereo che ha operato il primo volo è tenuto a compensare i passeggeri che abbiano subìto un ritardo prolungato in occasione del secondo volo, avente punto di partenza e punto di arrivo al di fuori dell’Unione europea e operato da un vettore stabilito in un Paese terzo.
Ritardo prolungato di un volo. Il diritto a compensazione si applica anche ai voli in coincidenza verso uno Stato terzo
La Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa in merito al diritto a compensazione per ritardo prolungato di un volo in partenza da un aeroporto di uno Stato membro, che prevede una coincidenza in un aeroporto di uno Stato terzo, e avente destinazione finale in un altro aeroporto di tale Stato terzo.