Spazio ferroviario unico europeo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla competenza dell’organismo di regolamentazione nell’imporre i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria
In data 9 settembre 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑144/20, AS «LatRailNet» e VAS «Latvijas dzelzceļš» contro Valsts dzelzceļa administrācija, sull’interpretazione dell’articolo 32, paragrafo 1, e dell’articolo 56, paragrafo 2, della Direttiva 2012/34/UE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la AS «LatRailNet»(“LatRailNet”) e la VAS «Latvijas dzelzceļš» (“LD”) e, dall’altro, la Valsts dzelzceļa administrācija (Amministrazione nazionale lettone delle ferrovie), in merito alla contestazione di due atti adottati da quest’ultima.
In data 27 giugno 2018, l’Amministrazione nazionale delle ferrovie, in qualità di organismo di regolamentazione, aveva adottato una decisione che imponeva alla LatRailNet, quale ente incaricato a svolgere le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, di modificare il sistema di imposizione dei canoni applicabile ai servizi di trasporto passeggeri nell’ambito di un contratto di servizio pubblico. Inoltre, con la decisione del 7 novembre 2018, tale amministrazione aveva respinto il ricorso proposto dalla LD, in qualità di gestore dell’infrastruttura, contro le modifiche apportate al sistema di imposizione dei canoni imposte dalla stessa amministrazione. Contro tali decisioni, sia la LatRailNet che la LD avevano proposto ricorso dinanzi all’administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia; il “giudice del rinvio”), chiedendo l’annullamento per eccesso di potere e incompetenza dell’organismo di regolamentazione nell’apportare modifiche al sistema di imposizione dei canoni. Il giudice del rinvio, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 56 della direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso che conferisce all’organismo di regolamentazione la facoltà di adottare di propria iniziativa una decisione che impone all’impresa che svolge le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria, menzionate all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, di apportare determinate modifiche al sistema di imposizione dei canoni di utilizzo dell’infrastruttura, anche quando esso non comporta una discriminazione nei confronti dei richiedenti.
Secondo la Corte, ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 9, della direttiva 2012/34 e, in particolare, del paragrafo 1, lettera d), di tale articolo, l’organismo di regolamentazione è competente a valutare e controllare d’ufficio la conformità dei canoni fissati dal gestore dell’infrastruttura alle disposizioni di detta direttiva, senza limitare il controllo alla valutazione del carattere discriminatorio di tali canoni.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 56 della direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso che un organismo di regolamentazione, nell’imporre all’impresa che esercita le funzioni essenziali del gestore dell’infrastruttura ferroviaria di realizzare modifiche, possa stabilire condizioni che tali modifiche devono prevedere e, in concreto, se possa imporre l’obbligo di escludere dai criteri di determinazione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura le spese precedentemente programmate coperte dal bilancio statale o dai bilanci degli enti locali che le imprese ferroviarie per il trasporto passeggeri non possono coprire con le loro entrate derivanti dal trasporto.
Secondo la Corte, l’organismo di regolamentazione può imporre ad un tale gestore delle condizioni che devono tuttavia essere giustificate dalla violazione della direttiva 2012/34 e limitarsi a porre rimedio a situazioni di incompatibilità, e non possono comportare valutazioni di opportunità che pregiudichino il margine di flessibilità del gestore.
Con la terza questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso che esso si applica, anche per quanto concerne il criterio di competitività ottimale dei segmenti del mercato ferroviario, a segmenti del mercato ferroviario in cui non vi è concorrenza, in particolare quando essi sono gestiti da un operatore di servizio pubblico cui è stato concesso, in forza di un contratto di servizio pubblico, un diritto esclusivo ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del regolamento n. 1370/2007.
Secondo la Corte, poiché la nozione di competitività si riferisce non alla concorrenza tra imprese ferroviarie, bensì alla competitività del settore ferroviario rispetto agli altri modi di trasporto, l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2012/34, si applica anche ai segmenti di mercato in cui non vi è concorrenza, anche quando il segmento interessato è gestito da un operatore di servizio pubblico a cui è stato concesso un diritto esclusivo.
Esmeralda Dedej