Spazio ferroviario europeo unico. La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla normativa nazionale che prevede regole di priorità connesse all’intensità dell’utilizzo dell’infrastruttura

In data 28 settembre 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑671/21, «Gargždų geležinkelis» UAB, sull’interpretazione degli articoli da 45 a 47 della Direttiva 2012/34/UE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una procedura avviata dalla «Gargždų geležinkelis» UAB (“UAB”) nei confronti della decisione della Lietuvos transporto saugos administracija (Autorità lituana per la sicurezza dei trasporti) vertente sul rifiuto di assegnarle capacità dell’infrastruttura ferroviaria pubblica nonché dell’ordinanza della Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba(Autorità di regolazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania) vertente sul rigetto del ricorso presentato dalla UAB avverso tale decisione.

In data 3 aprile 2019, la UAB aveva presentato presso l’autorità per la sicurezza dei trasporti una richiesta di assegnazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria pubblica per treni merci, a titolo dell’orario di servizio per il periodo 2019-2020. Tale richiesta era stata trasmessa al gestore dell’infrastruttura pubblica che, dopo averla esaminata, era giunto alla conclusione che la situazione, a motivo della capacità limitata di talune sezioni dell’infrastruttura ferroviaria interessata, non consentiva la programmazione nell’orario di servizio di tutte le capacità domandate dai richiedenti, ivi incluse quelle richieste dalla UAB, poiché tali richieste erano in parte confliggenti. 

Poiché la procedura di coordinamento per risolvere la controversia non era andata a buon fine, in data 30 settembre 2019 la UAB aveva adito l’autorità per la sicurezza dei trasporti, cui in precedenza il gestore dell’infrastruttura aveva trasmesso un progetto di orario di servizio modificato ai fini dell’adozione delle decisioni di assegnazione di capacità nonché informazioni sulla capacità effettiva dei tratti interessati. Con la sua decisione, l’autorità per la sicurezza dei trasporti, da un lato, aveva stabilito che il gestore dell’infrastruttura non aveva violato i diritti della UAB né arrecato pregiudizio ai suoi interessi legittimi e, dall’altro, aveva deciso di non assegnarle le capacità che quest’ultima aveva richiesto poiché non ne esistevano. Poiché i suoi ricorsi dinnanzi all’Autorità di regolazione delle comunicazioni della Repubblica di Lituania e al Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) erano stati respinti, la UAB aveva interposto appello dinanzi al Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.

Con seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva, per quanto attiene allo svolgimento della programmazione e della procedura di coordinamento di cui agli articoli 45 e 46 della Direttiva 2012/34, i) se il gestore dell’infrastruttura debba verificare se più richiedenti abbiano presentato richieste di capacità confliggenti per il trasporto delle stesse merci, ii) se quest’ultimo possa applicare, nell’ambito di tali procedure, una regola di priorità prevista dal diritto nazionale qualora l’infrastruttura non sia stata dichiarata saturata, e iii) in che misura esso debba coordinare le domande di tracce ferroviarie e consultare i richiedenti prima di dichiarare saturata l’infrastruttura.

Secondo la Corte, poiché dagli articoli 45 e 46 della Direttiva 2012/34 non emerge che la natura delle merci che un richiedente intende trasportare costituisce un elemento rilevante nell’ambito della programmazione e della procedura di coordinamento, il gestore dell’infrastruttura non è tenuto a verificare, ai fini dell’assegnazione della relativa capacità, se più richiedenti hanno presentato richieste di capacità confliggenti per il trasporto delle medesime merci. L’articolo 45, paragrafo 2, inoltre, non esclude che il gestore dell’infrastruttura applichi, nell’ambito della programmazione e della procedura di coordinamento, taluni criteri, ivi inclusi quelli che implicano un elemento di priorizzazione, purché la loro applicazione consenta di assegnare la capacità di infrastruttura equamente e in modo non discriminatorio. Il gestore dell’infrastruttura, infine, è tenuto ad adoperarsi, tramite il coordinamento delle richieste, per conciliarle al massimo e risolvere eventuali conflitti, sentendo i richiedenti interessati.

Con la prima questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 47, paragrafo 4, primo e secondo comma, della Direttiva 2012/34 debba essere interpretato nel senso che osta all’adozione di una normativa nazionale che consente, in caso di infrastruttura ferroviaria saturata, di prendere in considerazione, al momento dell’assegnazione di capacità, l’intensità dell’utilizzo dell’infrastruttura.

Secondo la Corte, un criterio di priorità incentrato sulle previsioni relative all’utilizzo futuro della rete può avere un effetto discriminatorio nei confronti dei nuovi entranti quando queste ultime si fondano su dati basati sull’utilizzo recente, in quanto i nuovi entranti non possono fornire simili dati. Di conseguenza, un criterio del genere è compatibile con la Direttiva 2012/34 solo nei limiti in cui è accompagnato da garanzie che assicurino che tale criterio non è applicato a discapito dei nuovi entranti.

Marco Stillo

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