Servizio nel settore dei trasporti. La Corte di Giustizia si pronuncia sull’erogazione di corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente

In data 19 gennaio 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑292/21, CNAE e a., sull’interpretazione della Direttiva 2006/123/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Administración General del Estado (Amministrazione generale dello Stato), la Confederación Nacional de Autoescuelas e l’unione temporanea di imprese (UTE) costituita dalla CNAE-ITT-FORMASTER-ECT (congiuntamente “CNAE”) e, dall’altro lato, il Ministerio Fiscal (Ufficio del Pubblico Ministero) e l’Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoescuelas (Audica) in merito al regime giuridico applicabile all’erogazione di corsi di sensibilizzazione e rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente di guida.

La direzione generale del traffico aveva indetto una gara d’appalto che riguardava i corsi che i conducenti dovevano seguire per recuperare i punti della loro patente di guida perduti a seguito di infrazioni stradali, il cui contratto si configurava come una concessione di servizio pubblico ai sensi della quale l’intero territorio nazionale era stato suddiviso in cinque zone, ciascuna corrispondente ad uno dei cinque lotti della gara d’appalto. Ritenendo che l’aggiudicazione degli stessi corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale mediante contratti di concessione di servizio pubblico fosse contraria alla libera prestazione di servizi, l’Audica aveva contestato la gara d’appalto dinanzi al Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (organo amministrativo centrale per i ricorsi in materia contrattuale), che tuttavia ne aveva respinto il ricorso. 

Di conseguenza, quest’ultima aveva proposto un ricorso amministrativo dinanzi alla Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (sezione del contenzioso amministrativo della Corte centrale), che lo aveva accolto annullando la decisione dell’organo amministrativo centrale per i ricorsi in materia contrattuale nonché il bando di gara in questione. L’amministrazione generale e la CNAE, pertanto, avevano proposto ricorso per cassazione dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema di Spagna; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 15 della Direttiva 2006/123, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale secondo la quale l’aggiudicazione dei corsi di sensibilizzazione e di rieducazione stradale per il recupero dei punti della patente di guida deve essere effettuata mediante una concessione di servizio pubblico.

Secondo la Corte, la normativa nazionale in questione costituisce al contempo una restrizione quantitativa e territoriale, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2006/123, in quanto impone la divisione del territorio rilevante in cinque grandi zone in ciascuna delle quali un solo prestatore è ammesso a fornire il servizio di cui trattasi. Una misura del genere, pertanto, può essere autorizzata solo se non discriminatoria, necessaria e proporzionata. Nel caso concreto, tuttavia, sussistono misure meno restrittive che permetterebbero di conseguire l’obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, non potendosi inoltre escludere che tale obiettivo possa essere conseguito mediante un regime di autorizzazione amministrativa piuttosto che ricorrere ad un servizio pubblico che deve essere fornito mediante una concessione.

Marco Stillo

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