La Corte di giustizia si esprime sulla competenza dei giudici nazionali ad esaminare una domanda di compensazione pecuniaria per ritardo, quando il vettore aereo interessato ha operato solo la prima tratta di un volo con coincidenza in uno Stato membro diverso da quello della destinazione finale

La fattispecie sottoposta alla Corte di Giustizia Europea ha ad oggetto la prenotazione di voli con coincidenza dalla Spagna verso la Germania operati dalle compagnie aeree Air Berlin e Iberia.  In particolare, le tratte prevedevano, per entrambe le compagnie aeree, scali in Spagna, ed i primi voli interni erano stati effettuati per conto delle suddette compagnie aeree dalla compagnia aerea spagnola Air Nostrum. A causa dei ritardi nel primo collegamento, i passeggeri hanno perso la coincidenza per la Germania, raggiungendo la destinazione finale con più di 3 ore di ritardo.

A seguito di tali ritardi, i passeggeri hanno adito i tribunali tedeschi per far valere la responsabilità di Air Nostrum sulla base del Regolamento (CE) 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. I giudici tedeschi hanno nutrito dubbi in merito alla propria competenza, in quanto la convenuta ha sede in un altro Stato membro, ha operato solo i voli interni in Spagna e non è controparte contrattuale dei passeggeri. Air Nostrum, infatti, non avrebbe alcun vincolo contrattuale con i passeggeri in quanto operava per conto di Air Berlin e Iberia. Pertanto, essi hanno deciso di sospendere i procedimenti e di chiedere alla Corte di giustizia se occorra applicare le disposizioni del Regolamento Bruxelles I concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in base al quale un convenuto domiciliato in un altro Stato membro può essere citato, in materia contrattuale, dinanzi al tribunale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Nel caso di prestazione di servizi, tale luogo è il luogo in cui, in base al contratto, i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati.

Secondo la Corte di giustizia, la destinazione finale in Germania può essere considerata come il luogo di esecuzione delle prestazioni da fornire non solo per quanto riguarda il secondo volo, ma altresì per quanto riguarda il primo volo interno in Spagna. Per la Corte, infatti, nel caso di un volo con coincidenza, il “luogo di esecuzione” di tale volo, ai sensi del Regolamento Bruxelles I, dev’essere considerato il luogo di arrivo del secondo volo nel caso in cui i differenti voli siano stati oggetto di un’unica prenotazione per l’intero tragitto e il ritardo prolungato all’arrivo alla destinazione finale sia dovuto ad un problema verificatosi sul primo volo.

La Corte ha inoltre affermato che, ai sensi del Regolamento (CE) 261/2004, qualora un vettore aereo operativo che non abbia stipulato un contratto con il passeggero ottempera alle obbligazioni previste da detto Regolamento, si considera che esso agisce per conto di chi ha stipulato il contratto con il passeggero interessato. Pertanto, nel caso in esame, la Air Nostrum dev’essere considerata come ottemperante alle obbligazioni assunte liberamente nei confronti di Air Berlin e Iberia.

Di conseguenza, i giudici tedeschi hanno, in via di principio, competenza giurisdizionale sulle azioni per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposte nei confronti della Air Nostrum.

 

Davide Scavuzzo

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