Ritardo prolungato di un volo. Il diritto a compensazione si applica anche ai voli in coincidenza verso uno Stato terzo

In data 31 maggio 2018 la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza relativa al caso C-537/17, C. W. contro Royal Air Maroc SA. La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine dalla causa intentata presso il Landgericht Berlin(Tribunale del Land, Berlino, Germania) dalla Sig.ra C. W. in seguito al rifiuto da parte di Royal Air Marocdi indennizzarla, ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato,per il ritardo di quattro ore con cui è giunta ad Agadir rispetto all’orario inizialmente previsto.

La Sig.ra C. W. aveva acquistato un biglietto aereo per un volo Royal Air Marocda Berlino ad Agadir con scalo e cambio di aeromobile a Casablanca. La Sig.ra C. W., dopo essersi imbarcata regolarmente sul volo Berlino-Casablanca, decollato in ritardo, si è vista negare l’imbarco sull’aero da Casablanca ad Agadir poiché il suo posto era stato riassegnato ad un altro passeggero. La passeggera si è infine imbarcata su un altro aeromobile della Royal Air Maroced è giunta ad Agadir con un ritardo di quattro ore rispetto all’orario previsto inizialmente.

Con la sua domanda pregiudiziale, il Giudice tedesco ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un’unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l’arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell’Unione, con un cambio di aeromobile.

La Corte di giustizia ha ribadito che la nozione di “destinazione finale” è definita all’articolo 2, lettera h), del succitato regolamento come la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo sul quale si sia imbarcato il passeggero di cui trattasi. Dai termini “ultimo volo” discende che la nozione di “volo in coincidenza” deve essere intesa come facente riferimento a due o più voli che costituiscono un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione dei passeggeri previsto dal regolamento n. 261/2004, ciò avviene quando due o più voli sono stati oggetto di un’unica prenotazione. La Corte ha inoltre sottolineato che nessuna disposizione del regolamento n. 261/2004 fa dipendere la qualificazione di volo in coincidenza dalla circostanza che tutti i voli che lo compongono siano effettuati sullo stesso aeromobile. Per questi motivi la Corte di giustizia ha stabilito che:

L’articolo 3, n. 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, deve essere interpretato nel senso che tale regolamento si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un’unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro e l’arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell’Unione europea, con un cambio di aeromobile.

 

Davide Scavuzzo

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