Riciclaggio delle navi. Tre impianti extra-UE entrano per la prima volta nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio

Il 30 novembre 2018 la Commissione europea ha promulgato la decisione di esecuzione n. 2018/1906 con la quale aggiorna l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi istituito a norma del Regolamento (UE) n. 1257/2013.

Ai sensi dell’articolo 6 di tale Regolamento, il riciclaggio delle navi battenti bandiera degli Stati membri dell’Unione – pari al 35% della flotta mondiale – a decorrere dal 31 dicembre 2018 deve essere effettuato esclusivamente presso impianti indicati in una lista desinata ad essere aggiornata periodicamente dalla Commissione. I requisiti per l’ammissione di un impianto nell’elenco sono, in forza dell’articolo 13 del Regolamento 1257/2013, la sicurezza dei lavoratori impiegati nello stabilimento, la compatibilità con l’ambiente delle attività svolte e la presenza di una previa autorizzazione al riciclaggio concessa dallo Stato membro in cui l’impianto è stabilito. La Commissione, a seguito di sopralluoghi e coadiuvata da un comitato, provvede a decidere sulle domande presentate dagli interessati.

A seguito dell’ultimo aggiornamento entrato in vigore in data 06.12.2018, l’elenco europeo consta di 26 impianti ed include, per la prima volta dalla sua istituzione, tre strutture di riciclaggio situate al di fuori del territorio dell’Unione europea. Tra queste, due sono localizzate a Smirne (Turchia), mentre la rimanente struttura è sita a Brownsville, (Texas, Stati Uniti d’America). Anche tre impianti europei sono stati aggiunti all’elenco, essi sono situati a Turku (Finlandia), Genova (Italia) e Grenå (Danimarca).

 

Davide Scavuzzo

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