Rete transeuropea dei trasporti. La Corte di giustizia si pronuncia sulla soppressione del collegamento dei porti interni con l’infrastruttura del trasporto stradale o ferroviario

In data 16 giugno 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑229/21, Port de Bruxelles SA e Région de Bruxelles-Capitale contro Infrabel SA, sull’interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1315/2013. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di due controversie tra la Port de Bruxelles SA (“Port”) e la Infrabel SA (“Infrabel”), gestore dell’infrastruttura ferroviaria in Belgio, e tra la Région de Bruxelles-Capitale(Regione di Bruxelles-Capitale) e la Infrabel in ordine alla domanda presentata dalla Port diretta ad ottenere che fosse intimato alla Infrabel di mantenere in perfetto stato di funzionamento l’unica linea di accesso ferroviaria del porto di Bruxelles alla rete ferroviaria belga.

In data 12 ottobre 2018, la Port aveva citato la Infrabel dinanzi al Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua francese) affinché le fosse vietato di smantellare le costruzioni e gli impianti oggetto del Regolamento n. 1315/2013 e, segnatamente, l’unica linea di accesso ferroviaria del porto di Bruxelles alla rete ferroviaria belga, che secondo due regi decreti del 2004 la Infrabel avrebbe dovuto smantellare e rimettere in pristino entro il 31 dicembre 2020. Di conseguenza, in data 30 ottobre 2018 la Infrabel aveva citato la FIF-FSI (Fonds d’Infrastructure FerroviaireSA (Fondo per l’infrastruttura ferroviaria; “FIF”) per ottenerne l’intervento coatto. 

Successivamente, la Port aveva chiesto al giudice di primo grado di vietare alla Infrabel, in attesa della sentenza definitiva sul merito della controversia, di procedere allo smantellamento del collegamento ferroviario in questione, e di ingiungerle di mantenere quest’ultimo in perfetto stato di funzionamento, mentre la Infrabel aveva chiesto al giudice, in caso di accoglimento della suddetta richiesta, di vietare alla FIF di chiederle un indennizzo, fino alla pronuncia della sentenza di merito. Nel corso del procedimento, tuttavia, la FIF e la Infrabel avevano concluso un accordo con cui avevano prorogato al 30 giugno 2021 la data entro la quale avrebbe il collegamento ferroviario in questione avrebbe dovuto essere smantellato.

Poiché il Tribunal de première instance francophone de Bruxelles aveva respinto la richiesta di provvedimenti provvisori della Port, quest’ultima si era rivolta alla Cour d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento n. 1315/2013 debba essere interpretato nel senso che, quando un porto interno rientrante nella rete centrale, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 38 di tale regolamento, ha collegamenti sia con infrastrutture del trasporto stradale sia con quelle del trasporto ferroviario, esso osta alla soppressione di uno di tali due tipi di collegamenti.

Secondo la Corte l’articolo 15, paragrafo 1 del Regolamento n. 1315/2013, alla luce del contesto in cui si inserisce,osta alla soppressione, per quanto riguarda un porto interno che già dispone di collegamenti sia con infrastrutture del trasporto stradale che del trasporto ferroviario, del suo collegamento con uno di tali due tipi di infrastrutture. Ciononostante, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dal Regolamento n. 1315/2013 in materia ambientale, di sicurezza del traffico e di pianificazione del territorio, talune circostanze eccezionali sono, a priori, idonee a giustificare l’eliminazione del collegamento di un porto interno con le infrastrutture del trasporto stradale o ferroviario. La mancanza di manutenzione delle infrastrutture del trasporto in questione da parte delle autorità responsabili dello Stato membro interessato o la valorizzazione economica dei terreni occupati da tali infrastrutture, tuttavia, non costituiscono circostanze di tal genere.

Marco Stillo

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