Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita da un passeggero. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “negligenza, atto illecito od omissione del passeggero leso che ha provocato il danno subito o vi ha contribuito”
In data 2 giugno 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑589/20, JR contro Austrian Airlines AG, sull’interpretazione dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 20 della Convenzione di Montreal. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra JR e la Austrian Airlines AG (“Austrian Airlines”) in merito ad una domanda di risarcimento danni proposta da JR a causa delle lesioni personali provocate dalla sua caduta durante lo sbarco da un volo operato da tale vettore.
Dopo aver viaggiato da Salonicco a Vienna-Schwechat su un volo operato dalla Austrian Airlines, al momento di scendere dall’aeromobile il coniuge di JR, che recava un trolley in ciascuna mano, era quasi caduto lungo l’ultimo terzo di una scaletta mobile dotata di un corrimano a ciascun lato, mentre JR, che teneva la sua borsetta nella mano destra e portava in braccio il figlio con la sinistra, era caduta fratturandosi l’avambraccio sinistro. Di conseguenza, con un’azione di risarcimento danni nei confronti dell’Austrian Airlines JR aveva adito il Bezirksgericht Schwechat(Tribunale circoscrizionale di Schwechat) che, tuttavia, aveva respinto il ricorso dichiarando che la Austrian Airlines non aveva violato il suo obbligo accessorio di garantire la sicurezza dei passeggeri e che JR non aveva adottato alcuna misura precauzionale per evitare la caduta. JR, pertanto, aveva impugnato tale decisione dinnanzi al Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land Korneuburg; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che una situazione in cui, per una causa indeterminata, un passeggero cade lungo una scaletta mobile allestita per lo sbarco dei passeggeri di un aeromobile e riporta lesioni personali rientra nella nozione di “incidente”, ai sensi di tale disposizione, anche nel caso in cui il vettore aereo interessato non abbia violato i propri obblighi di diligenza e di sicurezza al riguardo.
Secondo la Corte, nel caso in cui, per una causa indeterminata, un passeggero cada lungo una scaletta mobile allestita per lo sbarco dei passeggeri di un aeromobile e riporti lesioni personali, tale caduta rientra nella nozione di “incidente”, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della Convenzione di Montreal, a nulla rilevando il fatto che il vettore aereo interessato non abbia violato i suoi obblighi di diligenza e di sicurezza al riguardo.
Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 20 della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui un incidente, che ha causato un danno a un passeggero, consista nella caduta di quest’ultimo, per una causa indeterminata, lungo una scaletta mobile allestita per lo sbarco dei passeggeri di un aeromobile, la circostanza che tale passeggero non si sia sorretto al corrimano di tale scaletta al momento della caduta può costituire la prova di una negligenza, di un atto illecito o di un’omissione di detto passeggero che ha provocato il danno subito dallo stesso o vi ha contribuito, ai sensi di detta disposizione, e, entro tali limiti, esonerare il vettore aereo dalle proprie responsabilità nei confronti del passeggero.
Secondo la Corte, nel caso dell’incidente in questione il vettore aereo interessato può essere esonerato dalle proprie responsabilità nei confronti del passeggero soltanto nella misura in cui, tenuto conto di tutte le circostanze in cui si è verificato il danno, dimostri, conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili e salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che detto passeggero ha provocato il danno da lui subito o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione.
Marco Stillo