Patenti di guida. La Corte di giustizia si pronuncia sulla mancanza del mutuo riconoscimento tra Stati Membri
In data 29 aprile 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑56/20, AR contro Stadt Pforzheim, sull’interpretazione della Direttiva 2006/126/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra AR, cittadino austriaco titolare di una patente di guida rilasciata in Austria, e la Stadt Pforzheim (città di Pforzheim, Germania) in merito all’apposizione sulla sua patente austriaca, da parte delle competenti autorità tedesche, di una menzione recante il divieto di guidare nel territorio tedesco.
Avendo guidato un veicolo in Germania sotto l’effetto di sostanze stupefacenti nel giugno 2014, in data 10 agosto 2015 l’autorità competente in materia di patenti di guida del comune di Pforzheim aveva ritirato ad AR l’autorizzazione alla guida nel territorio tedesco, ingiungendogli di presentare con urgenza la sua patente di guida austriaca affinché la sua invalidità per la Repubblica federale di Germania fosse indicata su tale documento mediante l’apposizione di una “D” rossa barrata da un trattino obliquo. Poiché sia il reclamo che il successivo ricorso giurisdizionale erano stati respinti, AR aveva interposto appello avverso la sentenza di primo grado dinanzi al Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Tribunale amministrativo superiore del Land Baden-Württemberg; il “giudice del rinvio”), facendo valere che, conformemente alla Direttiva 2006/126, il rilascio e ogni successiva modifica della patente di guida rientrano nella competenza esclusiva dello Stato Membro di residenza normale del titolare di tale patente.
Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se la Direttiva 2006/126 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato Membro che abbia adottato, in forza dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, di tale direttiva, una decisione che rifiuta di riconoscere la validità di una patente di guida rilasciata da un altro Stato Membro a causa di un’infrazione, commessa dal suo titolare in occasione di un soggiorno temporaneo nel territorio del primo Stato in un momento successivo al rilascio di tale patente, apponga altresì su detta patente una menzione recante il divieto, per tale titolare, di guidare nel suddetto territorio, allorché il medesimo titolare non abbia stabilito la sua residenza normale, ai sensi dell’articolo 12, primo comma, della stessa direttiva, nel territorio di quest’ultimo.
Secondo la Corte, sebbene la Direttiva 2006/126 non osti a che uno Stato Membro di soggiorno temporaneo neghi, sulla base di una normativa nazionale, il riconoscimento del diritto di utilizzare la patente di guida rilasciata ad una persona da un altro Stato Membro, facendone così cessare il diritto di guidare veicoli a motore nel territorio nazionale, esso non può, su tale base, apporre su una simile patente di guida una menzione recante il divieto di guidare sul suo territorio. Tanto il rilascio e le successive modifiche di una patente di guida quanto le iscrizioni che vi compaiono, infatti, rientrano nella competenza esclusiva dello Stato Membro di residenza normale del titolare della patente in questione.
Marco Stillo