Patenti di guida e mutuo riconoscimento. La Corte di Giustizia fornisce chiarimenti sull’interpretazione della Direttiva 2006/126/CE
In data 6 ottobre 2022, la Corte di Giustizia si è pronunciata su una domanda di pronuncia pregiudiziale nella Causa C-266/21, sull’interpretazione dell’articolo 2, punto 4, e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, nonché dell’articolo 11, paragrafi 2 e 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.
La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di un procedimento per l’esecuzione, in Spagna, di una decisione di sospensione del diritto di guidare pronunciata in Bulgaria nei confronti di HV, una persona residente in Spagna e titolare di una patente di guida rilasciata dalla Spagna in sostituzione di una patente di guida rilasciata dalla Bulgaria.
Il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria, il “giudice del rinvio”) aveva dichiarato HV colpevole di aver guidato nel territorio bulgaro un veicolo a motore in violazione delle norme sulla circolazione stradale e di aver causato, per negligenza, lesioni personali di media gravità a più di una persona, decidendo contestualmente di sospendere il diritto di HV di guidare un veicolo a motore per un periodo di sei mesi a partire dal giorno in cui la sua sentenza sarebbe divenuta definitiva. L’ufficio del pubblico ministero presso il giudice del rinvio ha poi informato quest’ultimo che la sospensione di cui sopra non avrebbe potuto essere eseguita nel territorio bulgaro, in quanto HV risiede in maniera permanente in Spagna e la sua patente di guida rilasciata dalle autorità bulgare è stata convertita in una patente equivalente rilasciata dalle autorità spagnole. A tal proposito, il giudice del rinvio ha rilevato un conflitto tra il principio di territorialità delle leggi penali e di polizia, di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/126, ed il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale della decisione quadro 2008/947, e ha ritenuto necessario stabilire quale di questi due atti sia applicabile. Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Dato che la risposta alla seconda questione ha reso non necessario rispondere alla prima, si riporta solo la seconda questione.
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11 della direttiva 2006/126, dovessero essere interpretati nel senso che autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione della patente adottata da un altro Stato membro per un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.
La Corte ha risposto affermativamente alla seconda questione pregiudiziale, dichiarando che il paragrafo 2 e il paragrafo 4, secondo comma, dell’articolo 11 della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida, letti in combinato disposto devono essere interpretati nel senso che autorizzano lo Stato membro di residenza normale del titolare di una patente di guida, rilasciata da tale Stato membro, a non riconoscere e a non eseguire nel proprio territorio una decisione di sospensione del diritto di guidare un veicolo a motore adottata nei confronti di detto titolare da un altro Stato membro a motivo di un’infrazione stradale commessa nel territorio di quest’ultimo, anche quando la patente di guida in questione sia stata rilasciata in sostituzione di una patente di guida precedentemente rilasciata dallo Stato membro in cui detta infrazione stradale è stata commessa.
Andrea Palumbo