Patente di guida. La Corte di giustizia si pronuncia sulla portata dell’obbligo di riconoscimento reciproco
In data 28 ottobre 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-112/19, Marvin M. contro Kreis Heinsberg,sull’interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, e dell’articolo 11, paragrafi 1 e 4, della Direttiva 2006/126/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia che tra il sig. Marvin M. e il Kreis Heinsberg (distretto di Heinsberg, Germania), in merito alla decisione con cui quest’ultimo aveva rifiutato di riconoscere la patente di guida rilasciata al sig. M. dalle autorità neerlandesi.
Poiché era risultato alla guida sotto l’effetto di stupefacenti, in data 20 settembre 2016 il sig. M., cui le autorità tedesche avevano rilasciato un permesso di guida per i veicoli delle categorie AM, B, e T, era stato informato da queste ultime dell’intenzione di revocargli l’autorizzazione alla guida. Dopo aver tuttavia comunicato alle suddette autorità che egli non era più residente in Germania, in data 13 ottobre 2016 il sig. M. aveva presentato una dichiarazione di residenza nei Paesi Bassi, dove in data 1° novembre 2016 egli aveva richiesto la sostituzione della propria patente di guida tedesca con una neerlandese. Nonostante, in data 9 novembre 2016, il Kreis Heinsberg aveva disposto la revoca dell’autorizzazione alla guida del sig. M. ingiungendogli di restituire immediatamente la propria patente di guida, in data 17 novembre 2016 le autorità neerlandesi competenti avevano rilasciato una patente di guida neerlandese al sig. M. in sostituzione di quella tedesca, dando notizia di ciò al Kreis Heinsberg.
In data 17 gennaio 2017, in occasione di un nuovo controllo stradale effettuato in Germania, i servizi di polizia avevano rilevato che il sig. M. non era titolare di alcuna valida autorizzazione alla guida nel territorio di tale Stato membro, e pertanto il Kreis Heinsberg aveva constatato che la patente di guida rilasciata al sig. M. nei Paesi Bassi non lo autorizzava a condurre veicoli in Germania. Di conseguenza, il sig. M. aveva contestato tale decisione dinanzi al Verwaltungsgericht Aachen (Tribunale amministrativo di Aachen, Germania; “giudice del rinvio”) che, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che il riconoscimento reciproco, senza alcuna formalità, da esso previsto è applicabile alla patente di guida rilasciata a seguito di una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, di detta direttiva. Secondo la Corte, poiché l’articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva 2006/126 non opera alcuna distinzione in base alle modalità di rilascio della patente di guida, il principio del riconoscimento reciproco si impone anche per quanto riguarda la patente di guida rilasciata all’esito di una sostituzione, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva stessa.
Con le questioni seconda e terza, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della Direttiva 2006/126 debba essere interpretato nel senso che esso consente ad uno Stato Membro di rifiutare il riconoscimento di una patente di guida risultante da una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della medesima direttiva, adducendo il fatto che detto Stato Membro, precedentemente a tale sostituzione, aveva revocato l’autorizzazione alla guida al titolare della patente che ha costituito l’oggetto della sostituzione stessa. Secondo la Corte, il principio del divieto delle frodi e degli abusi di diritto costituisce un principio generale del diritto dell’Unione il cui rispetto si impone ai singoli, di talché, qualora risulti che una persona ha ottenuto in modo fraudolento il rilascio di una patente di guida, nell’ambito di una sostituzione ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva 2006/126, detta persona non può in alcun momento pretendere il riconoscimento, in uno Stato Membro, della patente di guida così ottenuta. Di conseguenza, ove il giudice del rinvio ritenga che la condotta del sig. M., mirante ad ottenere una nuova patente di guida mediante la sostituzione della propria ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, della Direttiva 2006/126 costituisca un comportamento abusivo o fraudolento, la decisione di rifiuto del riconoscimento della sua patente di guida andrebbe considerata definitiva.
Marco Stillo