Nuove norme sui camion noleggiati per il trasporto merci. Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo
Dando seguito alla proposta presentata dalla Commissione nel maggio 2017, in data 26 ottobre 2021 il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio per la revisione della Direttiva 2006/1/CEsull’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
Introdotta nel 2006, la Direttiva prevede un livello minimo di apertura del mercato per l’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada tra gli Stati Membri, sia per le imprese stabilite nel loro territorio che per le quelle stabilite in un altro Stato Membro. Al fine di superare le restrizioni che ne limitano l’efficacia generando un onere inutile per le imprese, l’accordo si propone di istituire un quadro normativo chiaro, uniforme e dotato di maggiore flessibilità.
Più particolarmente, mentre attualmente le imprese di trasporto di merci hanno accesso a veicoli noleggiati solo se registrati nello Stato Membro in cui esse hanno sede, in base al nuovo accordo gli Stati Membri non potranno più limitare nel loro territorio l’utilizzo di un veicolo noleggiato da un’impresa di trasporto di merci stabilita in un altro Stato Membro, purché siano rispettate le relative norme vigenti in materia. Gli Stati Membri, tuttavia, potranno ancora limitare l’utilizzo di veicoli noleggiati in un altro Stato Membro dalle loro imprese per quanto riguarda, tra le altre cose, la proporzione di quelli immatricolati in un altro Stato Membro nella flotta di un’impresa di trasposto di merci nonché la durata del contratto di noleggio per un veicolo noleggiato dall’estero. Per migliorare l’attuazione e il controllo del cabotaggio illegale, infine, le autorità competenti dovranno registrare nei rispettivi registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada i numeri di immatricolazione dei veicoli noleggiati da un altro Stato Membro.
L’accordo dovrà ora essere approvato dal Consiglio; dopodiché, gli Stati Membri dovranno recepire le nuove disposizioni entro il 21 agosto 2023.
Marco Stillo