Noleggio di mezzi di trasporto. La Corte di giustizia si pronuncia sulla determinazione del luogo di riferimento fiscale

In data 20 gennaio 2021, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-288/19, QM contro Finanzamt Saarbrücken,sull’interpretazione dell’articolo 56, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la QM, società di gestione di un fondo di investimento con sede a Lussemburgo, e il Finanzamt Saarbrücken(Ufficio delle imposte di Saarbrücken), in merito alla decisione di quest’ultimo di assoggettare all’imposta sul valore aggiunto (IVA) la messa a disposizione di autovetture da parte di tale società a due dei suoi dipendenti occupati in Lussemburgo e residenti in Germania.

Negli anni 2013 e 2014, la QM aveva messo due veicoli a disposizione di due dei suoi collaboratori, che esercitavano la loro attività in Lussemburgo ed avevano il proprio domicilio in Germania, per fini professionali e privati. Mentre la messa a disposizione del veicolo a favore del primo collaboratore era avvenuta a titolo gratuito, la QM aveva effettuato, a titolo di correspettivo, un prelievo di un importo annuo pari a circa 5.600 euro sulla retribuzione dell’altro collaboratore. Nel novembre 2014, la QM si era registrata in Germania ai fini dell’IVA, dichiarando nel 2015, in merito alla messa a disposizione di tali veicoli, altre prestazioni imponibili per un importo pari a circa 7.900 euro per il 2013 e a circa 20.700 euro per il 2014. 

Nonostante le dichiarazioni della QM erano state accettate dall’Ufficio delle imposte di Saarbrücken, la società aveva presentato un reclamo contro gli avvisi di accertamento ad esse relativi. Poiché tale reclamo era stato respinto, in data 2 giugno 2016 la QM aveva proposto ricorso dinanzi al Finanzgericht des Saarlandes (Tribunale tributario del Saarland; “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia,  aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di Giustizia se l’articolo 56, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112 debba essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all’impresa quando tale dipendente non effettua alcun pagamento né destina, quale corrispettivo, una parte della sua retribuzione e il diritto di utilizzare il suddetto veicolo non comporta la rinuncia ad altri benefici da parte di tale dipendente.

Secondo la Corte, la messa a disposizione dei veicoli nel caso concreto non costituisce una cessione di beni, e bensì una prestazione di servizi, in quanto non ha luogo alcun trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. Più particolarmente, poiché per la concessione in uso del veicolo al primo collaboratore quest’ultimo non aveva effettuato alcun pagamento, né aveva scelto tra diversi benefici offerti dalla QM conformemente ad un accordo tra le parti, tale operazione non costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso. Inoltre, quandanche la messa a disposizione, da parte di un soggetto passivo al suo dipendente, di un veicolo destinato all’impresa potesse essere assimilata ad una prestazione di servizi a titolo oneroso, essa non rientrerebbe nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112 in quanto non può costituire un “noleggio di un mezzo di trasporto”. 

Per contro, la messa a disposizione del veicolo a favore del secondo collaboratore potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 56, paragrafo 2 della Direttiva 2006/112 qualora si tratti di una prestazione di servizi a titolo oneroso ed egli disponga, permanentemente e ai sensi di un accordo tra le parti, del diritto di utilizzare il veicolo per fini privati e di escluderne altre persone, dietro versamento di un canone e per una durata superiore a trenta giorni.

Marco Stillo

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