L’Unione europea ha adottato una nuova normativa per garantire un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile

In data 22 agosto 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

Il regolamento mira a stabilire e mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell’aviazione civile nell’Unione, facilitando al tempo stesso la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, migliorando la competitività dell’industria aeronautica dell’Unione, istituendo una cooperazione appropriata con i paesi terzi e le rispettive autorità aeronautiche, e promuovendo l’accettazione reciproca dei certificati e degli altri documenti pertinenti.

Il regolamento si applica, tra l’altro, alla progettazione, produzione, manutenzione ed esercizio di aeromobili, nonché dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto, salvo il rispetto di determinate condizioni. Tuttavia, visto il rischio limitato per la sicurezza dell’aviazione civile, gli aeromobili di semplice progettazione o operanti principalmente su base locale, nonché gli aeromobili costruiti da amatori o particolarmente rari o dei quali esiste solo un numero ridotto di esemplari rimangono, in linea generale, sotto il controllo normativo degli Stati membri.

Il regolamento disciplina altresì gli aeromobili senza equipaggio indipendentemente dalla loro massa operativa, stabilendo requisiti riguardanti la loro immatricolazione e quella dei loro operatori e prevedendo l’istituzione di sistemi nazionali d’immatricolazione digitali, armonizzati e interoperabili in cui dovrebbero essere conservate le informazioni.

Il regolamento si applica anche alla progettazione, alla manutenzione e alla gestione degli aeroporti, compresi gli equipaggiamenti aeroportuali relativi alla sicurezza utilizzati in tali aeroporti, che sono aperti al pubblico, offrono servizi di trasporto aereo commerciale e hanno una pista strumentale pavimentata di almeno 800 metri o servono esclusivamente il traffico di elicotteri che utilizzano procedure strumentali di avvicinamento o partenza. Gli aeroporti controllati e utilizzati dai militari, come pure i servizi di gestione del traffico aereo e della navigazione aerea (air traffic management and air navigation services, ATM/ANS) che sono forniti o messi a disposizione dai militari, sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento.

Il regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Davide Scavuzzo

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