Libera circolazione dei servizi di trasporto. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo
In data 2 giugno 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑353/20, Skeyes contro Rayanair DAC, sull’interpretazione del Regolamento (CE) n. 550/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra l’impresa pubblica autonoma Skeyes e la compagnia aerea Ryanair DAC (“Ryanair”) in merito ad una decisione adottata in via di massima urgenza dal Tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Charleroi (Tribunale delle imprese dello Hainaut, divisione di Charleroi; il “giudice del rinvio”).
A seguito di diverse azioni collettive la Skeyes, che era stata designata quale fornitore di servizi di traffico aereo sotto la responsabilità del Belgio, aveva dovuto chiudere lo spazio aereo belga a causa di uno sciopero dei controllori del traffico. Di conseguenza, la Ryanair aveva agito dinanzi al giudice del rinvio in via di massima urgenza chiedendo che fosse ordinato alla Skeyes di garantire il normale svolgimento del traffico aereo. Il giudice del rinvio aveva accolto la domanda della Ryanair tramite un’ordinanza che disponeva una sanzione pari a 250.000 euro per ogni ora di chiusura dello spazio aereo belga dovuta allo sciopero, i cui effetti venivano limitati al periodo dal 16 al 24 maggio 2019.
Poiché la Ryanair aveva ricevuto tale ordinanza il 16 maggio 2019, dopo che lo spazio aereo belga era stato riaperto, e non essendosi verificate nuove chiusure fino al 24 maggio 2019, quest’ultima cessato di produrre i suoi effetti giuridici senza che la sanzione fosse stata applicata. Di conseguenza, la Skeyes aveva proposto opposizione contro l’ordinanza del 16 maggio 2019 dinanzi al giudice del rinvio che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 8 del Regolamento n. 550/2004 debba essere interpretato nel senso che esso conferisce agli utenti dello spazio aereo, come le compagnie aeree, un diritto di ricorso effettivo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nei confronti del fornitore di servizi di traffico aereo, al fine di sottoporre a sindacato giurisdizionale le asserite violazioni dell’obbligo di prestazione di servizi che grava su quest’ultimo nell’esercizio delle sue prerogative di servizio pubblico.
Secondo la Corte, un utente dello spazio aereo è titolare di taluni diritti in forza dell’articolo 8 del Regolamento n. 550/2004, e dev’essere pertanto considerato potenzialmente leso negli stessi da una decisione di chiusura dello spazio aereo adottata da un fornitore di servizi di traffico aereo. Lo Stato membro interessato, inoltre, è libero di scegliere di conferire ad un giudice amministrativo la competenza a statuire su una controversia oppure di attribuire tale competenza ai giudici civili, o anche a entrambi, secondo le norme sulla ripartizione delle competenze da esso stabilite, purché queste ultime non rendano impossibile in pratica o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiedeva se il Regolamento n. 550/2004, letto alla luce del suo considerando 5, nonché dell’articolo 58, paragrafo 1, TFUE e dell’articolo 16 della Carta, debba essere interpretato nel senso che esso esclude l’applicazione alle prestazioni di servizi di navigazione aerea connesse all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, come previste da tale regolamento, delle norme in materia di concorrenza previste dal TFUE, così come anche di quelle relative ai diritti e alle libertà degli utenti dello spazio aereo, come la libera prestazione di servizi e la libertà d’impresa.
Secondo la Corte, sebbene la fornitura di servizi di navigazione aerea, ricollegandosi all’esercizio di prerogative dei pubblici poteri, non presenta un carattere economico che giustifichi l’applicazione delle norme sulla concorrenza previste dal TFUE, ciò non significa che gli utenti dello spazio aereo vengano così privati del godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto dell’Unione, come la libera circolazione dei servizi in materia di trasporti prevista all’articolo 58, paragrafo 1, TFUE.
Marco Stillo