L’AGCM sanziona le compagnie aeree British Airways e Etihad

In data 23 giugno 2017, le compagnie aeree British Airways e Etihad sono state sanzionate dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per un totale di un milione di euro, a seguito di una pratica commerciale scorretta.

Le due compagnie, durante la procedura di acquisto online dei biglietti aerei A/R o sequenziali, hanno omesso di informare i consumatori sull’esistenza, le condizioni e i limiti della cosiddetta no-show rule. La no-show rule è una regola che impone la cancellazione della tratta di ritorno o successiva del biglietto già acquistato, oppure il ricalcolo della tariffa originariamente corrisposta, nel caso in cui il passeggero non si presenti all’imbarco del volo di andata o, se il biglietto è multi-tratta, all’imbarco del volo precedente. In passato, l’Autorità ha ritenuto che l’applicazione della no show rule fosse lecita, ma solo se accompagnata da un’adeguata informativa alla clientela, o declinata dalle compagnie aeree tenendo conto sia degli interessi commerciali delle stesse che degli interessi dei consumatori. Tale orientamento è stato avallato altresì dal Consiglio di Stato nel caso Alitalia.

L’Autorità ha sanzionato quindi la mancata predisposizione, da parte delle compagnie aeree British Airways e Etihad, di una procedura idonea volta a informare il passeggero della possibilità di fruire, senza costi aggiuntivi, del volo di ritorno o delle tratte successive del viaggio di andata multi-tratta, anche in caso di mancato utilizzo del volo di andata o del volo precedente.

Nel contempo, le compagnie aeree Emirates, Iberia e Klm, anch’esse oggetto di procedimenti a seguito del mancato rispetto dei diritti dei consumatori nell’applicazione della no-show rule, si sono impegnate ad informare adeguatamente i consumatori in merito alla suddetta regola e a predisporre una procedura volta a consentire al passeggero la fruizione dei voli successivi senza costi aggiuntivi, con l’unico onere di informare tempestivamente circa la mancata utilizzazione del volo di andata o del segmento precedente previsto nel biglietto già acquistato. L’Autorità ha ritenuto validi gli impegni proposti da tali compagnie aeree.

 

Davide Scavuzzo

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