La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’irrogazione di una sanzione di importo forfettario per tutte le violazioni delle norme relative all’obbligo di pagamento preventivo del pedaggio inerente all’utilizzo di un’infrastruttura stradale

In data 21 novembre 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑61/23, «Еkоstroy» EOOD contro Agentsia «Patna infrastruktura, sull’interpretazione dell’articolo 9 bis della Direttiva 1999/62/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la «Еkоstroy» EOOD (“Еkоstroy”), un’impresa stabilita in Bulgaria, e l’Agentsia «Patna infrastruktura» (Agenzia bulgara delle infrastrutture stradali, API) relativamente ad una sanzione pecuniaria irrogata alla Еkоstroy per l’uso di un tratto autostradale senza aver versato l’importo del pedaggio richiesto nonché senza il pagamento eventuale di un onere stradale compensativo forfettario.

In data 18 gennaio 2022, era stata accertata la circolazione di un veicolo pesante adibito al trasporto di merci ed appartenente alla Ekostroy su un’autostrada facente parte della rete stradale soggetta a pedaggio della Bulgaria. Poiché, tuttavia, le caratteristiche tecniche reali del veicolo controllato non corrispondevano a quelle che la Ekostroy aveva indicato il giorno stesso nella sua dichiarazione di pedaggio, l’API le aveva inflitto una sanzione pecuniaria nonché il pagamento di un onere stradale a causa dell’impossibilità di stabilire la distanza realmente percorsa dal veicolo, di cui la Ekostroy avrebbe potuto liberarsi mediante il pagamento, entro un termine di quattordici giorni a decorrere dalla ricezione della scheda elettronica, di un onere stradale compensativo.

La Еkоstroy aveva pertanto contestato la scheda elettronica dinanzi al Rayonen sad – Svilengrad (Tribunale distrettuale di Svilengrad), che tuttavia ne aveva respinto il ricorso. Di conseguenza, la Ekostroy si era rivolta all’Administrativen sad – Haskovo (Tribunale amministrativo di Haskovo; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 9 bis della Direttiva 1999/62 debba essere interpretato nel senso che il requisito di proporzionalità che esso pone osta ad un regime sanzionatorio che prevede l’irrogazione di un’ammenda o di una sanzione pecuniaria di importo forfettario per tutte le violazioni, indipendentemente dalla loro natura e dalla loro gravità, delle norme relative all’obbligo di pagamento preventivo del pedaggio inerente all’utilizzo di un’infrastruttura stradale, con la possibilità di essere esonerati da tali sanzioni pagando un “onere compensativo” di importo forfettario.

Secondo la Corte, l’applicazione di un’ammenda o di una sanzione pecuniaria di importo forfettario per qualsivoglia violazione di taluni obblighi previsti dalla legge, senza graduazione dell’importo in funzione della gravità dell’illecito, risulta sproporzionata rispetto agli scopi contemplati dalla Direttiva 1999/62, a nulla rilevando la circostanza che la normativa nazionale in questione preveda la possibilità di essere esonerato dalla responsabilità amministrativa a carattere penale in cui si è incorsi versando un onere compensativo. Quest’ultimo, infatti, è fissato in un importo forfettario, e non sembra essere graduabile neppure in funzione della gravità dell’illecito.

Marco Stillo

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