La Corte di Giustizia sia pronuncia sull’applicabilità del Regolamento 1370/2007 ad un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri

In data 19 ottobre 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑186/22, Sad Trasporto Locale SpA contro Provincia autonoma di Bolzano, sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007nonché dell’articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Sad Trasporto Locale SpA (“Sad”) e la Provincia autonoma di Bolzano in merito all’aggiudicazione diretta, ad un operatore interno, mediante concessione, del servizio di trasporto pubblico di passeggeri su taluni impianti a rotaia e a fune a Strutture Trasporto Alto Adige SpA A.G. (“STA”).

Con due provvedimenti in data 30 dicembre 1991 e 15 giugno 2001, i cui effetti erano stati prorogati fino al 19 marzo 2021, la Provincia Autonoma di Bolzano aveva affidato alla Sad la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, comprendente impianti fissi di funicolare, di funivia e di tramvia. Tali servizi erano poi stati affidati in house da quest’ultima alla STA, una società di cui la Sad era unica azionista, per il periodo dal 19 maggio 2021 al 30 aprile 2030. Successivamente, la Provincia Autonoma di Bolzano aveva, da un lato, approvato un contratto di servizio pubblico che prevedeva il versamento alla STA di un corrispettivo contrattuale nonché il piano economico finanziario riguardante la sua relazione con quest’ultima e, dall’altro, imposto alla Sad di continuare a fornire servizi di trasporto fino a quando il relativo incarico non fosse passato alla STA.

La Sad, pertanto, aveva chiesto al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano, l’annullamento delle delibere della Provincia Autonoma di Bolzano, ivi compresi la relazione di affidamento in house, il contratto di servizio interessato nonché il relativo piano economico finanziario. Poiché, tuttavia, il suo ricorso era stato respinto, la Sad aveva adito il Consiglio di Stato (il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevate in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento n. 1370/2007 debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di tale regolamento ad un contratto misto di servizi pubblici di trasporto multimodale di passeggeri comprendente il trasporto con tramvia, funicolare e funivia, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia rappresenta la parte maggioritaria dei servizi di trasporto affidati in gestione.

Secondo la Corte, tramite l’espressione “trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia” il Regolamento 1370/2007 si riferisce a modi di trasporto caratterizzati dallo spostamento di veicoli su un binario formato da una sola guida o da più guide parallele. Di conseguenza, esso non si applica né ad un modo di trasporto quale la funivia né a contratti misti che includono modi di trasporto diversi da quelli previsti dal suo articolo 1, paragrafo 2, anche in un contesto in cui il trasporto su rotaia costituisce oltre il 50% del contratto interessato.

Marco Stillo

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