La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla situazione in cui, nonostante i passeggeri fossero stati informati anticipatamente di un negato imbarco, il volo è stato successivamente effettuato come inizialmente previsto
In data 17 ottobre 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nelle Cause riunite C‑650/23 e C‑705/23, E EAD contro DW e Flightright GmbH contro Condor Flugdienst GmbH, dell’articolo 2, lettera j), dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tali domande erano state presentate nell’ambito di due controversie tra, da un lato, tra la E EAD, un vettore aereo, e DW, un passeggero, e, dall’altro, la Flightright GmbH (“Flightright”), una società di assistenza giuridica alla quale due passeggeri aerei avevano ceduto i loro eventuali diritti alla compensazione pecuniaria, e la Condor Flugdienst GmbH (“Condor”), un vettore aereo, in merito alla compensazione spettante ai suddetti passeggeri a norma del Regolamento n. 261/2004.
L’operatore turistico presso il quale aveva prenotato un viaggio “tutto compreso” aveva confermato a DW la prenotazione su un volo da Heraklion a Linz che avrebbe dovuto effettuato dalla E EAD alle ore 18 del 29 settembre 2019. Il giorno precedente, tuttavia, DW aveva ricevuto dall’operatore turistico una comunicazione che lo informava che il volo aveva ormai come destinazione finale Vienna-Schwechat e che la partenza era prevista per le 23.30, e pertanto non si era presentato all’accettazione del volo originariamente previsto. Successivamente, DW aveva reclamato presso la E EADuna compensazione pecuniaria pari a 400 euro sostenendo che se l’operatore turistico è autorizzato ad emettere un biglietto aereo a nome del vettore aereo, ciò vale necessariamente anche per tutte le ulteriori modifiche della prenotazione. Poiché il ricorso di DW era stato accolto dal Bezirksgericht Schwechat (Tribunale distrettuale di Schwechat), la E EAD si era rivolta al Landgericht Korneuburg (Tribunale del Land Korneuburg; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di Giustizia.
Similmente, due passeggeri avevano prenotato, tramite un operatore turistico, un pacchetto “tutto compreso” che includeva i voli di andata e ritorno tra Düsseldorf e Fuerteventura, che dovevano essere operati dalla Condor. L’operatore turistico, tuttavia, aveva informato i due passeggeri dell’annullamento del volo di andata e della modifica della loro prenotazione, di talché essi si erano presentati all’aeroporto due giorni dopo la data originariamente prevista. Poiché il volo iniziale era stato effettivamente operato come originariamente previsto, la Flightright, cui i due passeggeri avevano ceduto i loro crediti, aveva agito in giudizio dinanzi all’Amtsgericht Düsseldorf (Tribunale circoscrizionale di Düsseldorf) chiedendo il pagamento di una somma pari a 800 euro a titolo di compensazioni pecuniarie ai sensi del Regolamento n. 261/2004. Tale domanda, tuttavia, era stata respinta, e pertanto la Flightright aveva interposto appello dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land Düsseldorf; il “giudice del rinvio”), che aveva parimenti deciso di sospendere il procedimento e di rivolgersi alla Corte di Giustizia.
Con le rispettive questioni, pertanto, i giudici del rinvio chiedevano se l’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera j), di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che un passeggero aereo che disponeva, nell’ambito di un viaggio “tutto compreso”, di una prenotazione confermata per un volo possa chiedere al vettore aereo operativo la compensazione pecuniaria prevista all’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento nell’ipotesi in cui l’operatore turistico di tale viaggio abbia, senza previamente informarne quest’ultimo, avvertito detto passeggero che il volo inizialmente previsto non sarebbe stato effettuato, mentre lo stesso era stato in effetti operato come previsto.
Secondo la Corte un vettore aereo operativo, che abbia informato in anticipo un passeggero del fatto che rifiuterà di farlo imbarcare su un volo per il quale quest’ultimo, non consenziente, dispone di una prenotazione confermata, deve versargli una compensazione pecuniaria anche qualora egli non si sia presentato all’imbarco alle condizioni stabilite all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento n. 261/2004, a nulla rilevando la circostanza che l’informazione relativa al negato imbarco sia stata comunicata anticipatamente al passeggero non dal vettore aereo operativo, e bensì dall’operatore turistico. Il vettore aereo, infatti, può essere considerato responsabile delle informazioni errate, relative al rinvio o alla cancellazione di un volo, che l’operatore turistico ha comunicato ai passeggeri, i quali, ai sensi del Regolamento n. 261/2004, possono fare indistintamente affidamento sulle informazioni trasmesse dal primo o dal secondo in merito all’ora di imbarco o al loro trasferimento su un altro volo.
Marco Stillo