La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla riservatezza delle informazioni dettagliate relative agli eventi che mettono in pericolo la sicurezza aerea
In data 18 gennaio 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑451/22, RTL Nederland e RTL Nieuws, sull’interpretazione dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché dell’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 376/2014. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la RTL Nederland BV e la RTL Nieuws BV (congiuntamente le “imprese RTL”) e, dall’altro, il minister van Infrastructuur en Waterstaat (Ministro delle Infrastrutture e della Gestione dell’acqua dei Paesi Bassi) relativamente ad una decisione con cui quest’ultimo aveva respinto una domanda diretta a ricevere informazioni relative alla distruzione di un aeromobile mentre sorvolava l’Ucraina orientale.
In data 10 gennaio 2018, le imprese RTL avevano chiesto al minister van Justitie en Veiligheid (Ministro della Giustizia e della Sicurezza dei Paesi Bassi) la comunicazione di una serie di informazioni relative alla distruzione di un aeromobile della Malaysia Airlines avvenuta il 17 luglio 2014 mentre quest’ultimo attraversava la parte dello spazio aereo ucraino sopra la regione di Donetsk. Il Ministro della Giustizia e della Sicurezza aveva trasmesso tale domanda al Ministro delle Infrastrutture e della Gestione dell’acqua, che l’aveva respinta facendo riferimento all’esistenza di un regime speciale di divieto di divulgazione che deriverebbe dal Regolamento n. 376/2014.
Le imprese RTL avevano proposto un ricorso amministrativo avverso tale decisione, che tuttavia era stata confermata dallo stesso Ministro delle Infrastrutture e della Gestione dell’acqua. Di conseguenza, le imprese RTL avevano proposto un ricorso giurisdizionale amministrativo dinanzi al rechtbank Midden-Nederland (Tribunale dei Paesi Bassi centrali), che lo aveva respinto in quanto infondato. Le imprese RTL, pertanto, si erano rivolte al Raad van State (Consiglio di Stato dei Paesi Bassi; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 15 del Regolamento 376/2014, letto alla luce del diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all’articolo 11 della Carta, debba essere interpretato nel senso che le informazioni in possesso delle autorità nazionali competenti riguardo a un evento relativo alla sicurezza aerea, ai sensi dell’articolo 2, punto 7, di tale regolamento, sono soggette a un regime di riservatezza cui consegue che né il pubblico e neppure un’impresa del settore dei mezzi d’informazione abbiano il diritto di accedervi.
Secondo la Corte, alla luce del tenore letterale dell’articolo 15 del Regolamento n. 376/2014, del contesto in cui si colloca nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte, il complesso delle informazioni in possesso delle autorità nazionali competenti riguardo ad un evento relativo alla sicurezza aerea, come definito dal regolamento stesso, sono soggette ad un regime di riservatezza tale per cui il pubblico non ha diritto di accedervi in alcuna forma. Di conseguenza, l’obbligo di riservatezza ivi previsto si applica a tutte le informazioni raccolte, in qualsiasi forma, da un’autorità nazionale competente relativamente ad un incidente ai sensi dell’articolo 2, punto 5, del Regolamento n. 376/2014 nonché a qualsiasi informazione contenuta, in qualsivoglia forma, in un documento o supporto che sia stato elaborato o costituito a seguito della notifica di detto evento e che si trovi nella banca dati nazionale corrispondente nonché nel repertorio centrale europeo. L’articolo 15 del Regolamento n. 376/2014, inoltre, pur apportando una limitazione all’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione sancito all’articolo 11 della Carta, rispetta le condizioni richieste dall’articolo 52, paragrafo 1, di quest’ultima affinché una tale limitazione possa essere ammissibile.
Marco Stillo