La Corte di Giustizia sia pronuncia sulla possibilità di considerare i guasti tecnici causati da un vizio occulto di progettazione rivelato dal costruttore successivamente all’annullamento del volo come “circostanza eccezionale”

In data 13 giugno 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑385/23, Matkustaja A contro Finnair Oyj, sull’interpretazione dell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra Matkustaja A (“A”) e la Finnair Oyj (“Finnair”) in merito al rifiuto di quest’ultima di offrire una compensazione a detto passeggero, il cui volo era stato annullato.

A aveva prenotato presso la Finnair un volo da Helsinki a Bangkok che doveva essere effettuato da un aeromobile entrato in servizio da poco più di cinque mesi. Subito prima del decollo, tuttavia, si era verificato un guasto tecnico a livello dell’indicatore di livello del carburante dell’aeromobile, difetto sconosciuto prima di allora e dovuto ad un vizio occulto di progettazione che riguardava tutti gli aeromobili dello stesso tipo. Ritenendo che tale guasto incidesse in modo essenziale sulla sicurezza del volo, pertanto, la Finnair lo aveva cancellato effettuandolo solo il giorno successivo, di talché esso aveva raggiunto la destinazione con un ritardo di circa 20 ore.

Poiché la Finnair aveva rifiutato di versargli la somma di 600 euro a titolo di compensazione, A aveva proposto un ricorso dinanzi al käräjäoikeus (Tribunale di primo grado), che lo aveva accolto. Il giudice di secondo grado, tuttavia, aveva accolto l’appello della Finnair, di talché A si era rivolto al Korkein oikeus (Corte suprema finlandese; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che il verificarsi di un guasto tecnico imprevisto e inedito che interessa un nuovo modello di aeromobile recentemente messo in servizio, e che induce il vettore aereo a cancellare un volo, rientra nella nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi di tale disposizione, qualora il costruttore dell’aeromobile riconosca, successivamente alla cancellazione di tale volo, che detto guasto era causato da un vizio occulto di progettazione che riguardava tutti gli aeromobili dello stesso tipo e pregiudicava la sicurezza del volo.

Secondo la Corte, benché la risoluzione di un problema tecnico derivante da un guasto, dalla mancata manutenzione di un apparecchio o dal difetto prematuro e inaspettato di taluni pezzi di un aeromobile sia considerata inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, ciò non vale nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta di quest’ultimo, o una competente autorità, riveli che essi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli. Sebbene sia responsabilità del vettore aereo provvedere alla manutenzione e al corretto funzionamento dell’aeromobile che gestisce a fini economici, inoltre, è consentito dubitare che, nel caso in cui un vizio occulto di progettazione venga rivelato dal costruttore dell’aeromobile in questione o dall’autorità competente solo dopo la cancellazione di un volo, esso abbia effettivamente la competenza per identificare e porre rimedio a tale vizio, non potendo pertanto esercitare un controllo sul suo verificarsi.

Marco Stillo

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