La Corte di Giustizia sia pronuncia sul trasporto di container vuoti prima del carico o dopo lo scarico di merci nell’ambito di un trasporto combinato

In data 14 settembre 2023, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑246/22, BW, sull’interpretazione della Direttiva 92/106/CEE e del Regolamento (CE) n. 1072/2009. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra BW, amministratrice delegata della TIM-Trans Impex SRL, e il Bundesamt für Güterverkehr (Ufficio federale tedesco per il trasporto di merci) in merito all’irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni relative ai trasporti di cabotaggio.

Nell’ambito di controlli aziendali svolti presso la Contargo Rhein‑Neckar GmbH, l’Ufficio federale aveva emesso contestazioni rispetto a 60 operazioni di trasporto effettuate per conto di tale società dalla TIM-Trans Impex SRL, addebitando a BW di aver trasportato, in almeno 57 casi, container vuoti che non beneficiavano del trattamento privilegiato accordato al trasporto combinato, costituendo pertanto trasporti di cabotaggio, e infliggendole una sanzione amministrativa pari a 8.625 euro. 

Di conseguenza, BW si era rivolta all’Amtsgericht Köln (Tribunale circoscrizionale di Colonia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 1 della Direttiva 92/106 debba essere interpretato nel senso che il trasporto su strada di container vuoti tra un terminal di container e un punto di carico o scarico di merci rientri nella nozione di “trasporto combinato”, ai sensi di tale articolo, in modo tale da beneficiare del regime liberalizzato previsto per i tragitti stradali iniziali e/o terminali che costituiscono parte integrante di un trasporto combinato, ai sensi dell’articolo 4 di tale direttiva, e che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni relative al cabotaggio previste dal Regolamento n. 1072/2009.

Secondo la Corte, sebbene dalla formulazione dell’articolo 1 della Direttiva 92/106 risulta che le operazioni di trasporto combinato ivi contemplate sono operazioni di trasporti di merci, ciò non può escludere che una parte di tali operazioni si svolga a container vuoto, purché tale spostamento sia effettuato in connessione immediata con il trasporto di merci. Di conseguenza, quando il percorso stradale iniziale o finale di un trasporto combinato, ai sensi di tale direttiva, è effettuato, all’interno di uno Stato membro, da un trasportatore stabilito in un altro Stato membro, l’interpretazione secondo cui il trasporto del container vuoto che precede o segue quello delle merci stesse fa parte di tale trasporto combinato è la sola idonea ad agevolare la realizzazione dell’obiettivo di promuoverne il ricorso. 

Marco Stillo

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