La Corte di Giustizia sia pronuncia sul finanziamento dell’autorità di vigilanza indipendente mediante un contributo a carico degli utenti di aeroporti

In data 25 aprile 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑204/23, Autorità di regolazione dei trasporti contro Lufthansa e a., sull’interpretazione dell’articolo 11, paragrafo 5, della Direttiva 2009/12/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, l’Autorità italiana di regolazione dei trasporti e, dall’altro, la Lufthansa Linee Aeree Germaniche, la Austrian Airlines, la Brussels Airlines, la Swiss International Air Lines Ltd e la Lufthansa Cargo (congiuntamente: “gli utenti degli aeroporti interessati”) in merito alla validità di una delibera con cui tale autorità fissava la misura e le modalità di versamento del contributo destinato al suo finanziamento per l’anno 2019.

La delibera in questione era stata impugnata dagli utenti degli aeroporti interessati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Italia), che ne aveva accolto il ricorso. Di conseguenza, l’autorità di vigilanza aveva interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la prima e la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 11, paragrafo 5, della Direttiva 2009/12 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell’autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l’imposizione, a carico degli utenti degli aeroporti, di un contributo il cui ammontare non è correlato al costo dei servizi forniti da tale autorità.

Secondo la Corte, quando gli Stati membri decidono, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, della Direttiva 2009/12, di istituire un meccanismo di finanziamento delle loro autorità di vigilanza, non sono tenuti a stabilire una correlazione tra, da un lato, l’ammontare del contributo che essi impongono agli utenti degli aeroporti e ai gestori aeroportuali e, dall’altro, il costo dei servizi forniti da tale autorità. Nell’istituire un tale meccanismo, tuttavia, gli Stati membri devono rispettare i principi generali del diritto dell’Unione, quali quello di proporzionalità e di non discriminazione.

Con la terza questione, invece il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 11, paragrafo 5, della Direttiva 2009/12 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in virtù della quale il finanziamento dell’autorità di vigilanza indipendente è garantito mediante l’imposizione di un contributo a carico degli utenti degli aeroporti, anche se questi ultimi non sono stabiliti nello Stato membro cui appartiene tale autorità o non sono costituiti secondo la legge di quest’ultimo.

Secondo la Corte, una limitazione dei contributi imposti a titolo di finanziamento dell’autorità di vigilanza indipendente di uno Stato membro ai soli utenti degli aeroporti con sede nel territorio di quest’ultimo, esentando gli utenti degli aeroporti con sede in un altro Stato membro sebbene utilizzino quelli del primo Stato, potrebbe falsare la concorrenza tra queste due categorie di utenti.

Marco Stillo

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