La Corte di giustizia si pronuncia sull’obbligo in capo ai costruttori di veicoli di fornire le informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli a motore

In data 27 ottobre 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑390/21, ADPA e Gesamtverband Autoteile-Handel, sull’interpretazione dell’articolo 61, paragrafo 1, e dell’articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2018/858 nonché dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 715/2007.Tale domanda era stata presentata nell;ambito di una controversia tra, da un lato, l’ADPA European Independent Automotive Data Publishers (“ADPA”), un’associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, e il Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. (“Gesamtverband”), un’associazione di diritto tedesco e, dall’altro, l’Automobiles PEUGEOT SA (“Peugeot”) e la PSA Automobiles SA (“PSA”) in merito al canone di cui queste ultime chiedono la corresponsione per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli che fabbricano.

La Peugeot e la PSA sono titolari delle omologazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento 2018/858 per i veicoli della marca Peugeot, e consentono l’accesso alle informazioni di cui all’allegato X di tale regolamento, relative alla riparazione e alla manutenzione dei veicoli omologati, mediante una banca dati disponibile su un portale internet, che gli operatori indipendenti possono consultare dietro pagamento di un canone forfettario modulato in funzione della durata dell’accesso concesso, senza che venga preso in considerazione alcun altro parametro individuale. 

Ritenendo che il canone così calcolato nn fosse né ragionevole né proporzionato ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, del Regolamento 2018/858, l’ADPA e il Gesamtverband si erano rivolti al Landgericht Köln (Tribunale del Land Colonia; il “giudice del rinvio”) affinché obbligasse la Peugeot e la PSA ad addebitare agli editori di informazioni tecniche lo stesso canone applicato ai riparatori indipendenti. Alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, pertanto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia quattro questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se gli articoli 61 e 63 del Regolamento 2018/858 debbano essere interpretati come applicabili ai modelli di veicoli omologati in vigenza del Regolamento n. 715/2007.

Secondo la Corte, l’articolo 86, paragrafo 2, del Regolamento 2018/858 specifica che i riferimenti alle disposizioni soppresse del Regolamento n. 715/2007 si intendono fatti al Regolamento 2018/858, di talché gli articoli 61 e 63 di quest’ultimo sostituiscono gli articoli 6 e 7 del Regolamento n. 715/2007 e, a partire dal 1° settembre 2020, sono applicabili ai veicoli omologati prima di tale data.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento 2018/858 debba essere interpretato nel senso che l’obbligo che esso impone ai costruttori di veicoli di fornire un accesso senza restrizioni, standardizzato e non discriminatorio alle “informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo”, definite all’articolo 3, punto 48, di tale regolamento, comprende l’obbligo di consentire agli editori di informazioni tecniche di elaborare e utilizzare tali informazioni ai fini delle loro attività nella catena di fornitura postvendita, senza assoggettarli a condizioni diverse da quelle stabilite in tale regolamento.

Secondo la Corte, il diritto di accesso alle informazioni necessarie per la riparazione e la manutenzione dei veicoli, che l’articolo 61, paragrafo 1, del Regolamento 2018/858 impone ai costruttori di veicoli di garantire, in particolare, agli editori di informazioni tecniche, deve comprendere anche quello di elaborare ed utilizzare tali informazioni da parte di questi ultimi nell’ambito e ai fini della propria attività commerciale, senza condizioni diverse da quelle stabilite da tale regolamento. Facilitando l’accesso a tali informazioni da parte degli operatori indipendenti che non sono concessionari o riparatori autorizzati appartenenti al sistema di distribuzione dei costruttori, infatti, gli editori di informazioni tecniche contribuiscono allo sviluppo del mercato da parte di tali operatori.

Con la terza e la quarta questione, infine, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 63 del Regolamento 2018/858 debba essere interpretato nel senso che la nozione di “canone ragionevole e proporzionato”, cui fa riferimento tale articolo, obblighi i costruttori di veicoli ad applicare, a tutti gli operatori indipendenti, un metodo uniforme di calcolo di tale canone basato unicamente sui costi sostenuti per l’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli che tale regolamento impone loro di concedere.

Secondo la Corte, gli obblighi che il Regolamento 2018/858 impone ai costruttori di veicoli variano a seconda dello status di colui che ne trae vantaggio, ciò che esclude automaticamente l’applicazione di un unico importo forfettario a tutti gli operatori indipendenti quale canone d’accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli implicando che i costruttori di veicoli dovrebbero, in particolare, tenere conto dell’uso che i singoli operatori indipendenti fanno di queste informazioni nel contesto delle loro attività commerciali.

Marco Stillo

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