La Corte di Giustizia si pronuncia sulla possibilità di considerare come “circostanza eccezionale” l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile anche laddove il vettore aereo fosse stato preventivamente informato della sua esistenza
In data 13 giugno 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑411/23, D. S.A. contro P. S.A., sull’interpretazione dell’articolo 5 paragrafo 3 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra la D. S.A. (“D”), cessionaria dei diritti di J. D., e la P. S.A. (“P”) in merito al suo rifiuto di risarcire quest’ultimo, un passeggero il cui volo aveva subito un ritardo prolungato all’arrivo.
In data 2 luglio 2018, J. D. aveva stipulato un contratto con la P per un servizio di trasporto aereo riguardante un volo da Cracovia a Chicago. In precedenza, tuttavia, il produttore del motore dell’aeromobile previsto per il volo in questione aveva comunicato a quest’ultima l’esistenza di un vizio occulto di progettazione che imponeva una serie di restrizioni all’utilizzo di tali aeromobili. A partire da tale data, pertanto, la P aveva contattato più volte diversi vettori al fine di noleggiare aerei supplementari per rimediare all’eventuale comparsa di un vizio di progettazione del motore di uno degli aerei della sua flotta. Quattro giorni prima del volo programmato si era verificato un malfunzionamento del motore durante un volo operato dall’aeromobile previsto per effettuare quello prenotato da J. D. Di conseguenza la P, dopo aver consultato il produttore del motore, aveva messo fuori servizio, smontato e inviato quest’ultimo ad un centro di manutenzione. In assenza di un motore di ricambio immediatamente disponibile a causa di una penuria di motori a livello mondiale, tuttavia, quello difettoso non aveva potuto essere sostituito fino al 5 luglio 2018, di talché l’aeromobile era stato rimesso in servizio il 7 luglio seguente.
Tutto ciò premesso, la P aveva effettuato il volo previsto per il 2 luglio 2018 con un aeromobile sostitutivo, che aveva subito un ritardo all’arrivo di oltre tre ore rispetto all’orario inizialmente previsto. Di fronte al rifiuto della P di versare una compensazione pecuniaria ai sensi del Regolamento n. 261/2004, pertanto, la D aveva adito il Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (Tribunale circondariale di Varsavia), che tuttavia ne aveva respinto il ricorso. Di conseguenza, la D si era rivolta al Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia due questioni pregiudiziali.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di un aeromobile che deve effettuare un volo rientri nella nozione di “circostanze eccezionali”, ai sensi di tale disposizione, anche qualora il vettore aereo fosse stato informato della sua esistenza dal produttore del motore vari mesi prima del volo in questione.
Secondo la Corte, la qualificazione di un vizio occulto di progettazione come “circostanze eccezionali” non è subordinata alla condizione che il costruttore dell’aereo, il produttore del motore o l’autorità competente ne abbia rivelato l’esistenza prima del verificarsi del guasto tecnico da esso causato. Il momento in cui il collegamento tra il difetto tecnico e il vizio occulto di progettazione viene rivelato dal costruttore dell’aeromobile, dal produttore del motore o dall’autorità competente, infatti, è irrilevante allorché quest’ultimo esisteva al momento della cancellazione o del ritardo prolungato del volo e il vettore non aveva alcun mezzo di controllo per porvi rimedio.
Con la seconda questione, invece, il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un vettore aereo deve, a titolo di “tutte le misure del caso” che è tenuto ad adottare al fine di evitare il verificarsi e le conseguenze di una “circostanza eccezionale”, ai sensi di tale disposizione, come l’individuazione di un vizio occulto di progettazione del motore di uno dei suoi aeromobili, adottare una misura preventiva consistente nel mantenere in riserva una flotta di aeromobili sostitutivi.
Secondo la Corte, l’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 non impone, in modo generale e indifferenziato, al vettore aereo, a titolo di “misure del caso”, l’adozione di una determinata misura preventiva, come quella consistente nel mantenere in riserva una flotta di aeromobili sostitutivi nonché l’equipaggio corrispondente, quando è informato dell’esistenza di un vizio di progettazione del motore rivelato dal produttore del motore, al fine di ovviare al verificarsi di circostanze eccezionali e alle loro conseguenze.
Marco Stillo