La Corte di Giustizia si pronuncia sulla normativa nazionale che dichiara l’opponibilità al “passeggero vittima” della nullità del contratto di assicurazione risultante da una falsa dichiarazione dolosa resa da quest’ultimo al momento della sua conclusione

In data 19 settembre 2024, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑236/23, Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) contro TN e a., sull’interpretazione degli articoli 3 e 13 della Direttiva 2009/103/CE. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (Matmut) e, dall’altro, TN, la MAAF assurances SA, il Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (Fondo di garanzia delle assicurazioni obbligatorie per danni, FGAO) e PQ in merito all’opponibilità a quest’ultimo della nullità di un contratto di assicurazione della responsabilità civile auto concluso tra lo stesso e la Matmut.

In data 5 ottobre 2012, PQ aveva sottoscritto un contratto di assicurazione auto presso la Matmut dichiarando, al momento della sottoscrizione, di essere l’unico conducente del veicolo assicurato. Il 28 settembre 2013, tuttavia, tale veicolo, guidato da TN che si trovava in stato di ebbrezza, era stato coinvolto in un incidente stradale con un altro veicolo assicurato dalla MAAF assurances, e PQ, passeggero nel primo veicolo, era rimasto ferito. All’udienza penale dinanzi al tribunal correctionnel (Tribunale penale), nel corso della quale TN era stato dichiarato colpevole, la Matmut aveva invocato l’eccezione di nullità del contratto per falsa dichiarazione dolosa dell’assicurato in merito all’identità del conducente abituale del veicolo in questione, chiedendo di essere estromessa dal giudizio e che del risarcimento di PQ se ne facesse carico il FGAO in quanto ente incaricato di risarcire le vittime di incidenti stradali il cui responsabile non è assicurato. Poiché il tribunal correctionnel aveva accolto le richieste della Matmut, il FGAO, la MAAF assurances e TN avevano proposto appello dinanzi alla cour d’appel de Lyon (Corte d’Appello di Lione), che aveva confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui si dichiarava la nullità del contratto di assicurazione tra PQ e la Matmut rifiutando tuttavia di estromettere quest’ultima dal giudizio. 

Di conseguenza, la Matmut aveva proposto ricorso dinanzi alla Cour de cassation (Corte di cassazione francese; il “giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 3, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva 2009/103 debbano essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che consente, da un lato, di opporre al passeggero di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, che ne è vittima, e qualora quest’ultimo sia anche il contraente dell’assicurazione, la nullità del contratto di assicurazione della responsabilità civile auto risultante da una sua falsa dichiarazione, resa al momento della conclusione di tale contratto in merito all’identità del conducente abituale del veicolo in questione e, dall’altro, all’assicuratore, nell’ipotesi in cui una siffatta nullità sia effettivamente inopponibile a un tale passeggero vittima, di ottenere il rimborso della totalità delle somme che egli ha versato a tale passeggero in esecuzione del contratto di assicurazione mediante un ricorso proposto contro quest’ultimo, fondato sul comportamento doloso dallo stesso tenuto al momento della conclusione di tale contratto.

Secondo la Corte, il fatto che un passeggero, in occasione di un sinistro stradale, fosse il contraente dell’assicurazione non consente di escluderlo dalla nozione di “terzo vittima” ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva 2009/103, in quanto tale circostanza, in considerazione del medesimo obiettivo di tutela perseguito da quest’ultima, non può giustificare un trattamento differente, ciò che vale anche laddove il contraente dell’assicurazione non sia il conducente abituale del veicolo coinvolto in un incidente stradale. La circostanza che una compagnia di assicurazione abbia concluso un contratto sulla base di omissioni o di false dichiarazioni da parte del contraente dell’assicurazione, inoltre, non può consentirle di avvalersi di disposizioni legali o di una clausola contrattuale che prevedano la nullità del contratto per opporla al terzo vittima al fine di sottrarsi all’obbligo, previsto dall’articolo 3, primo comma, della Direttiva 2009/103, di risarcire quest’ultimo del danno subìto a seguito di un sinistro provocato dal veicolo assicurato.

Marco Stillo

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