La Corte di giustizia si pronuncia sulla modifica della prenotazione per uno dei voli costituenti il trasporto aereo contro la volontà del passeggero
In data 30 aprile 2020, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C-191/19, OI contro Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA, sull’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), e dell’articolo 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004. Tale domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra OI e la Air Nostrum Líneas Aéreas del Mediterráneo SA (“Air Nostrum”), in merito ad una domanda di compensazione pecuniaria presentata da OI a causa di cambiamenti effettuati contro la sua volontà che hanno inciso sulla sua prenotazione.
OI aveva prenotato in un’unica soluzione un volo con coincidenza da Jerez (Spagna) a Francoforte sul Meno (Germania) via Madrid (Spagna). Più particolarmente, la prenotazione era composta da un primo volo da Jerez a Madrid, con decollo previsto il 3 ottobre 2015 alle ore 13:35 e atterraggio alle ore 14:45, ed un secondo volo da Madrid a Francoforte sul Meno, con decollo previsto lo stesso giorno alle ore 20:00 e atterraggio previsto alle ore 22:40. Tuttavia, a causa di una modifica della prenotazione contro la sua volontà, ad OI era stato assegnato un posto su un altro volo, che era decollato da Jerez verso le ore 17:55 atterrando a Madrid verso le 19:05.
Nonostante fosse giunta a Francoforte sul Meno con dieci minuti di anticipo rispetto all’ora inizialmente prevista, OI aveva proposto ricorso dinanzi all’Amtsgericht Frankfurt am Main (Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno) chiedendo la condanna della Air Nostrum al pagamento di una compensazione pecuniaria a causa delle modifiche che erano state unilateralmente effettuate. Poiché tale domanda era stata respinta, OI aveva proposto appello dinnanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte sul Meno; “giudice del rinvio”) il quale, ritenendo necessaria l’interpretazione della normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia due quesiti pregiudiziali.
Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiedeva se il Regolamento n. 261/2004, ed in particolare il suo articolo 7, debba essere interpretato nel senso che è dovuta una compensazione pecuniaria a un passeggero che dispone di un’unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, che egli non si è imbarcato sul primo volo che compone il trasporto da lui prenotato nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall’altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all’ora di arrivo inizialmente prevista. Secondo la Corte, poiché la ricorrente ha raggiunto la sua destinazione finale senza ritardo rispetto all’orario di arrivo inizialmente previsto, ella non può beneficiare del diritto alla compensazione pecuniaria sulla base dell’articolo 7 del Regolamento n. 261/2004, in quanto tale norma deve essere interpretata nel senso che il passeggero di un volo ha diritto a compensazione pecuniaria solo qualora abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario previsto.
Alla luce della risposta fornita al primo quesito, la Corte ha ritenuto non necessario rispondere al secondo, con il quale il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del Regolamento n. 261/2004 si applichi per analogia ai casi di negato imbarco di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Marco Stillo