La Corte di giustizia ha chiarito la nozione di “vettore aereo operativo”

In data 4 luglio 2018 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato la sentenza relativa al caso C-532/17,W. W. e a. contro Thomson Airways Ltd. La domanda di pronuncia pregiudiziale trae origine dalla causa intentata presso il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land, Amburgo, Germania) da quattro passeggeri in seguito al rifiuto da parte della compagnia aerea Thomson Airways di indennizzarli per un ritardo superiore a tre ore verificatosi all’arrivo di un volo, in conformità con il regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Il volo era stato prenotato presso la compagnia aerea TUIFly, la quale, per effettuare il volo, si era servita di un aeromobile, comprensivo di equipaggio, noleggiato presso un’altra compagnia aerea, la Thomson Airways. Nella conferma della prenotazione era indicato che le prenotazioni erano state emesse dalla TUIFly, ma che il volo veniva effettuato dalla Thomson Airways.

A seguito del ritardo del volo, i passeggeri interessati si erano rivolti alla Thomson Airways per ottenere il risarcimento loro spettante. Tuttavia, secondo tale compagnia aerea, l’azione risarcitoria avrebbe dovuto essere diretta nei confronti della TUIFly, in quanto quest’ultima aveva assunto la responsabilità operativa per la realizzazione del volo. In tale contesto, il giudice del rinvio si era rivolto alla Corte di giustizia chiedendo di chiarire la nozione di “vettore aereo operativo”.

Secondo la Corte, per vettore aereo operativo si deve intendere quella compagnia aerea che decide di effettuare un determinato volo, fissandone anche l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti degli interessati. L’adozione di tale decisione implica che la compagnia aerea si assume la responsabilità della realizzazione del volo, che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo. Pertanto, una compagnia aerea quale la Thomson Airways che ha ceduto in noleggio un aeromobile insieme al suo equipaggio ad un’altra compagnia aerea (cd. “wet lease”), senza assumersi la responsabilità operativa del volo, non può essere considerata come un “vettore aereo operativo” ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004.

 

Davide Scavuzzo

Share: