La Corte di giustizia conferma le ammende per le imprese che hanno partecipato alle intese nel settore dei servizi di trasporto aereo internazionale di merci
In data 1 febbraio 2018, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata definitivamente sulle ammende inflitte dalla Commissione nel 2012, per un ammontare totale di 169 milioni di euro, ad un gruppo di società attive nel mercato dei servizi di trasporto aereo internazionale di merci per accordi e pratiche concordate portate avanti dal 2002 al 2007.
Nello specifico, la Commissione aveva accertato 4 differenti cartelli. Il primo consisteva nella maggiorazione concordata dagli spedizionieri per le dichiarazioni relative al nuovo sistema di esportazione (“new export system” o NES) adottato dal Regno Unito per il pre-sdoganamento di merci destinate a Paesi esterni allo Spazio economico europeo. Il secondo accordo prevedeva l’introduzione di una maggiorazione legata al sistema del manifesto di carico avanzato (“advanced manifest system” o AMS) introdotto in seguito agli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 per fornire dati preliminari sulle merci che si intendono spedire verso gli Stati Uniti. Il terzo accordo riscontrato dalla Commissione riguardava il meccanismo di adeguamento valutario (“currency adjustment factor” o CAF); in seguito alla decisione della Banca Popolare di Cina nel 2005 di non collegare più la moneta cinese (lo yuan renminbi o RMB) al dollaro statunitense (USD), si era resa necessaria una strategia tariffaria comune che consentisse di far fronte al rischio di una diminuzione degli utili, pertanto, diversi spedizionieri internazionali hanno deciso di convertire tutti i contratti conclusi con i loro clienti in RMB e di introdurre una maggiorazione CAF fissandone al contempo l’importo. L’ultima delle intese era legata alla maggiorazione per alta stagione (“peak season surcharge” o PSS), un accordo volto a proteggere i margini degli spedizionieri attraverso l’applicazione di un coefficiente di adeguamento temporaneo dei prezzi nei periodi in cui la domanda di servizi di trasporto aereo di merci era maggiore.
Alcune delle società coinvolte avevano presentato una domanda di annullamento della decisione della Commissione, o una revisione delle proprie ammende, innanzi al Tribunale che, con sentenze del 29 febbraio 2016, ha invece confermato le ammende inflitte alla Kühne + Nagel International, Schenker, Deutsche Bahn e a., Panalpina World Transport (Holding), Ceva Freight (UK) ed EGL, mentre ha ricalcolato l’ammenda inflitta a UTi Worldwide, UTi Nederland e UTI Worldwide (UK). Ad eccezione di Ceva Freight (UK) ed EGL e di UTi Worldwide, UTi Nederland e UTI Worldwide (UK), le altre società hanno deciso di proporre impugnazione alla Corte di Giustizia che, con le sua sentenze nelle cause C-261/16 P, C-263/16 P, C-264/16 P e C-271/16 P, ha confermato le ammende inflitte, affermando la correttezza delle sentenze del Tribunale che hanno fondato il calcolo dell’importo delle ammende sul valore delle vendite relative ai servizi di trasporto di merci in quanto lotto di servizi sulle tratte commerciali interessate, rigettando gli argomenti addotti dalle società.
Davide Scavuzzo