La Corte Costituzionale ritiene incostituzionale l’aliquota IVA del 10% per i “marina resort”

Con la sentenza 21/2016, la Corte Costituzionale ha bocciato la riduzione dell’aliquota IVA al 10% in favore dei “marina resort” che era stata introdotta dal decreto legge 133/2014 per rilanciare il settore della nautica. Nello specifico l’articolo 32, comma 1, del decreto equipara le “strutture ricettive all’aria aperta” – che erano già soggette all’aliquota agevolata ridotta – ai marina resort (“strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”).

La Corte costituzionale ha preliminarmente rilevato che, da un lato, la competenza a legiferare in materia “turismo e industria alberghiera” spetta alle Regioni, mentre, la materia tributaria appartiene alla competenza dello Stato centrale. Secondo la Corte, l’intervento legislativo statale contestato, che disciplina materie nelle quali la potestà legislativa statale e regionale è concorrente, non sarebbe di per sé costituzionalmente illegittimo. Tuttavia, i giudici costituzionali rilevano la violazione del principio di leale collaborazione Stato-Regioni, non avendo il legislatore nazionale provveduto ad ottenere, prima dell’adozione della norma contestata, la previa intesa della Conferenza permanente Stato-Regioni, affidando al solo Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la definizione dell’ambito applicativo della norma.

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