La Commissione europea valuterà il progetto di acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte di Fincantieri
In data 8 gennaio 2019, la Commissione europea ha accolto la richiesta, presentata dai Governi della Francia e della Germania, di esaminare ai sensi del Regolamento (CE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, l’acquisizione di Chantiers de l’Atlantique, impresa di costruzioni navali avente lo Stato francese come socio di maggioranza attraverso l’Agenzia delle partecipazioni statali, da parte di Fincantieri, gruppo italiano operante nel settore della costruzione navale, il cui capitale di maggioranza è detenuto dalla Cassa Depositi e Prestiti, a sua volta detenuta in maggioranza dallo Stato italiano.
In base al Regolamento (CE) n. 139/2004, le operazioni di dimensione europea che superano determinate soglie di fatturato devono essere notificate alla Commissione europea. Il progetto di acquisizione di Chantiers de l’Atlantique da parte di Fincantieri non raggiungeva le soglie previste dal Regolamento e, pertanto, non era stato notificato alla Commissione. Tuttavia, in conformità con l’articolo 22, paragrafo 1 del Regolamento, la Francia ha richiesto alla Commissione di esaminare ugualmente la concentrazione. La Germania si è associata alla richiesta della Francia.
L’articolo 22 del Regolamento (CE) n. 139/2004, infatti, prevede che “… [u]no o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di esaminare qualsiasi concentrazione, secondo la definizione dell’articolo 3, che non ha dimensione comunitaria ai sensi dell’articolo 1 ma incide sul commercio fra Stati membri e rischia di incidere in misura significativa sulla concorrenza nel territorio dello Stato o degli Stati membri che presentano la richiesta…”.
Secondo la Commissione, l’operazione di concentrazione potrebbe nuocere in maniera significativa alla concorrenza nel settore della costruzione navale delle navi da crociera. Pertanto, esaminerà integralmente l’operazione e chiederà a Fincantieri di notificare l’operazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004.
Sara Capruzzi