La Commissione europea invita le parti interessate a presentare osservazioni in relazione ai presunti aiuti di Stato in favore di Ryanair

Con una lettera datata 4 luglio 2018, la Commissione europea ha comunicato alla Francia la decisione di avviare un procedimento ex articolo 108, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) in relazione a presunti aiuti a favore delle attività della compagnia aerea Ryanair presso l’aeroporto di Montpellier. Il procedimento ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE verrà avviato entro un mese dalla pubblicazione, avvenuta il 9 novembre 2018, dell’invito a presentare osservazioni sulle misure controverse.

In data 23 marzo 2017 la Commissione aveva ricevuto una denuncia secondo la quale, tra il 2010 e il 2015, gli enti pubblici regionali e locali della zona circostante la città francese di Montpellier avrebbero erogato aiuti nell’ambito di accordi di marketing conclusi tra la compagnia aerea e l’associazione per la promozione dei flussi turistici ed economici (APFTE), volti ad incentivare l’attività della compagnia aerea nell’aeroporto di Montpellier.

L’APFTE è un’associazione composta da rappresentanti di enti pubblici regionali, locali e soggetti privati attivi nel settore turistico. Essa viene finanziata per larga parte attraverso contributi volontari degli enti pubblici regionali e locali. A partire dal 2010, l’APFTE ha concluso dei contratti con Ryanair e la sua controllata Airport Marketing Services (AMS) a mezzo dei quali ha acquistato servizi di marketing destinati a promuovere la zona di Montpellier sul sito di Ryanair. Altri contratti prevedevano l’obbligo per Ryanair di fornire tratte aeree verso Montpellier da diversi aeroporti europei con una certa frequenza di voli. A fronte della fornitura di servizi di marketing, Ryanair e la sua controllata AMS hanno ricevuto pagamenti da parte dell’APFTE.

La Commissione ha preliminarmente osservato che tali accordi sono finanziati con risorse statali, in quanto risulta che gli enti pubblici sovvenzionano l’APFTE attraverso contributi volontari subordinati a piani precisi attraverso i quali l’associazione assicura che essi vengano utilizzati effettivamente per i fini indicati.

La Commissione ha ritenuto quindi che gli accordi di marketing conclusi dalle parti costituiscano un indebito vantaggio economico a favore di Ryanair, in quanto riducono il costo che la compagnia dovrebbe di norma sostenere per operare nell’aeroporto di Montpellier. Secondo la Commissione, i reali obiettivi ed effetti degli accordi controversi sono la fornitura di un sostegno finanziario ai servizi di trasporto aereo di Ryanair da e verso l’aeroporto di Montpellier finalizzata ad incentivare Ryanair ad ampliare, o almeno a non ridurre le sue attività presso tale aeroporto. Di conseguenza, la Commissione dubita che le pratiche osservate siano compatibili col comportamento di un operatore in un’economia di mercato guidato da considerazioni di redditività. Qualora tale principio non trovasse applicazione, i versamenti effettuati dall’APFTE a favore di Ryanair e AMS andrebbero considerati sovvenzioni che conferiscono loro un vantaggio economico.

Oltretutto, anche se il principio dell’operatore in un’economia di mercato fosse applicabile, la Commissione non ha ritenuto che esso venga rispettato. L’APFTE non gestisce l’aeroporto di Montpellier, ed i diritti aeroportuali e le altre entrate che l’aeroporto realizza grazie all’attività di Ryanair non possono essere considerati utili di cui beneficia l’associazione. Risulterebbe pertanto che l’APFTE sostenga le attività di trasporto aereo svolte da Ryanair da e verso l’aeroporto di Montpellier senza le prospettive di profitto di cui un operatore prudente in un’economia di mercato guidato da prospettive di redditività terrebbe conto.

La Commissione ha considerato, inoltre, i vantaggi economici di Ryanair selettivi, in quanto non ottenuti a seguito di un bando di gara oppure ottenuti attraverso bandi di gara ad hoc, concepiti al fine di consentire la selezione della compagnia aerea.

La Commissione ha concluso che gli accordi controversi costituiscano un aiuto di Stato illegale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Secondo la Commissione,l’unica base per dimostrare la compatibilità di tali misure è data dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, come interpretato dalle disposizioni degli orientamenti della Commissione del 2014 e del 2005 sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree e dai principi generali su cui si basa la compatibilità degli aiuti all’avviamento a favore delle compagnie aeree.

 

Sara Capruzzi

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