Istituzione della Comunità dei trasporti tra Unione europea e alcuni Paesi dell’Europa sudorientale

Il 27 ottobre 2017, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Trattato che istituisce la Comunità dei trasporti. Parti contraenti del Trattato sono, da un lato, l’Unione europea e, dall’altro, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il Kosovo, il Montenegro e la Repubblica della Serbia.

La Comunità dei trasporti nel settore dei trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, denominata più semplicemente Comunità dei trasporti, mira a sviluppare la rete di trasporti tra l’Unione europea e questi Paesi e si fonda sull’integrazione progressiva dei mercati dei trasporti dei Paesi dell’Europa sudorientale nel mercato dei trasporti dell’Unione europea sulla base del pertinente acquis (ossia il corpus legislativo adottato dall’Unione europea per il conseguimento dei suoi obiettivi), anche in materia di norme tecniche, interoperabilità, sicurezza, gestione del traffico, politica sociale, appalti pubblici e ambiente, per tutti i modi di trasporto, escluso il trasporto aereo.

Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, il Trattato stabilisce il diritto di accesso, per le imprese ferroviarie titolari di licenza ottenuta in uno Stato membro dell’UE o in uno dei Paesi firmatari, all’infrastruttura di tutti gli Stati membri dell’UE e dei Paesi dell’Europa sudorientale allo scopo di operare servizi ferroviari internazionali per il trasporto di merci o passeggeri.

Circa invece il trasporto su strada, il trasporto per vie navigabili interne e il trasporto marittimo, è prevista una cooperazione tra le parti contraenti al fine di convergere verso le norme e le politiche operative dell’Unione europea nelle rispettive materie.

Il Trattato non pregiudica il diritto di ciascun Paese firmatario dell’Europa sudorientale, fatta salva l’osservanza del principio di non discriminazione, di adottare unilateralmente nuove disposizioni legislative o modificare la legislazione vigente nel settore dei trasporti o in un settore ad esso associato fra quelli menzionati all’allegato I al Trattato; tali disposizioni legislative devono essere conformi al Trattato.

Il Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte dell’Unione europea e di almeno quattro tra i Paesi firmatari dell’Europa sudorientale. Per ciascun firmatario che ratifica o approva il Trattato dopo tale data, esso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione da parte del suddetto firmatario.

 

Davide Scavuzzo

Share: