Il vettore aereo responsabile per i danni da ritardo
Con sentenza del 17 febbraio 2016 (causa C-429/14) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, interpretando gli articoli 19, 22 e 29 della Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo – approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2001/539/CE del Consiglio – ha statuito la responsabilità del vettore aereo per i danni da ritardo nei confronti del datore di lavoro con il quale abbia concluso un contratto di trasporto internazionale per il trasferimento di suoi dipendenti. La Corte ha in tal modo riconosciuto che il diritto al risarcimento non scatta soltanto per i danni subiti dai passeggeri ma anche per quelli causati al loro datore di lavoro, come il pagamento delle spese di viaggio su base giornaliera.