Gli effetti della Brexit sull’importazione ed esportazione di beni
Nell’ambito del suo costante dialogo con i cittadini e le imprese, la Commissione, in data 25 gennaio 2018, ha pubblicato due documenti di informazione rivolti a tutti i soggetti interessati alle possibili conseguenze della Brexit per quanto riguarda le licenze all’importazione ed esportazione di taluni beni e la normativa in materia di dogane e tassazione indiretta.
La Commissione ricorda che in assenza di accordi specifici o di regimi transitori, dal 30 marzo 2019 il Regno Unito diventerà, a tutti gli effetti, un Paese Terzo e sarà necessario che le imprese, in particolare quelle attive nell’import/export, si preparino ad affrontare questo scenario adottando le misure necessarie.
L’import/export di determinati beni dall’Unione al Regno Unito e vice versa sarà soggetto, a seconda dei casi, ad un’autorizzazione, ad un’approvazione o una notifica di trasporto che fino ad oggi, nella maggior parte dei casi, non erano necessarie. Inoltre, le licenze di importazione o esportazione emesse sulla base della normativa europea da parte del Regno Unito non saranno più valide per il trasporto di merci da Paesi Terzi a Stati Membri.
Alcuni dei beni per i quali sarà necessario ottenere una licenza all’importazione o esportazione dal Regno Unito all’Unione sono i beni “dual use” (Regolamento (CE) n. 428/2009), i beni culturali (Regolamento (CE) n. 116/2009), i rifiuti (Regolamento (CE) n. 1013/2006), le armi da fuoco e munizioni (Regolamento (UE) n. 258/2012) e le tecnologie e attrezzature militari (Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio).
Per quanto riguarda la normativa doganale, la Commissione evidenzia che i beni che saranno introdotti nel territorio doganale dell’Unione dal Regno Unito e viceversa saranno soggetti alla supervisione doganale e potranno essere sottoposti a controlli ai sensi del Codice Doganale dell’Unione Europea (Regolamento (UE) n. 952/2013); inoltre, i beni importati nell’Unione dal Regno Unito saranno soggetti al Regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune con l’applicazione dei relativi dazi.
Alcuni beni provenienti dal Regno Unito potranno essere soggetti a divieti o restrizioni all’importazione/esportazione per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza, per la protezione della salute e della vita delle persone, degli animali e delle piante e per la protezione del patrimonio culturale nazionale.
Lo status di Operatore Economico Autorizzato (Authorised Economic Operator – AEO) rilasciato dalle Autorità doganali britanniche non sarà più valido nel territorio dell’Unione.
Per quanto riguarda la tassazione indiretta dei beni importati ed esportati dall’Unione al Regno Unito, ad essi si applicheranno le previsioni della Direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, vale a dire che verrà imposta l’IVA sulle importazioni mentre le esportazioni ne rimarranno esenti.
I soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito che acquisteranno beni o servizi o importeranno beni soggetti ad IVA in uno Stato Membro, non potranno richiedere il rimborso IVA per via elettronica ai sensi della Direttiva 2008/9/CE, ma dovranno presentare una richiesta ai sensi della Direttiva 86/560/CEE.
Un’impresa stabilita nel Regno Unito che conduce operazioni soggette a tassazione sul territorio di uno Stato Membro dell’Unione, potrebbe essere obbligata, da quello Stato Membro, a designare un rappresentante a fini fiscali responsabile per il pagamento dell’IVA dovuta ai sensi della Direttiva 2006/112/CE.
Infine, il trasporto di beni tra Unione e Regno Unito verrà considerato come importazione o esportazione di beni sottoposti ad accise ai sensi della Direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise. Ciò comporterà la non applicabilità a questi beni del sistema comunitario per il controllo dei movimenti tra gli Stati Membri dei prodotti in sospensione d’accisa (Excise Movement and Control System – EMCS). I beni esportati verso il Regno Unito saranno dunque soggetti alla dichiarazione d’esportazione e alla presentazione del documento amministrativo di accompagnamento telematico (e-AD). I beni provenienti dal Regno Unito dovranno superare le formalità doganali prima che il loro movimento tra gli Stati Membri, ai sensi dell’EMCS, possa aver luogo.
Davide Scavuzzo