Gli effetti della Brexit nel settore del trasporto ferroviario

A partire dalla data di recesso, i rapporti tra Regno Unito e Unione europea in tema di trasporto ferroviario saranno soggetti a variazioni, specialmente in quattro aree:

  1. gestione ed uso delle infrastrutture ferroviarie;
  2. sicurezza ferroviaria;
  3. interoperabilità del sistema ferroviario;
  4. certificazioni dei macchinisti.

Partendo dal primo punto, sulla base del Capo III della Direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, è necessaria una licenza per le imprese ferroviarie che prestano servizi di trasporto, rilasciata dall’autorità competente dello Stato membro in cui esse sono stabilite e valida in tutti gli Stati membri. Con la Brexit, le licenze rilasciate dall’autorità britannica non saranno più valide nei restanti Stati membri e, pertanto, le imprese ferroviarie titolari della licenza britannica dovranno richiederne una nuova in uno di detti Stati membri al fine di poter continuare ad operare nel territorio dell’Unione europea.

In merito alla sicurezza nei trasporti ferroviari, sulla base dell’art. 10 della Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie, l’accesso per le imprese alle infrastrutture ferroviarie nell’Unione europea è soggetto al rilascio di un certificato da parte di uno degli Stati membri. Le imprese ferroviarie con certificato rilasciato dal Regno Unito dovranno far richiesta per il rilascio di un nuovo certificato ad uno degli Stati membri in conformità all’art. 10 della Direttiva 2004/49/CE, nonché all’art. 14, comma 4, della stessa Direttiva in tema di rilascio del certificato per i soggetti responsabili della manutenzione dei vagoni merci. Inoltre, a partire dalla data di uscita, quest’ultimi potranno far richiesta di un certificato ai sensi della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (Convention concerning international carriage by rail, COTIF), di cui fanno gli Stati membri che dispongono di una rete ferroviaria.

Per l’immissione nel mercato europeo di prodotti ferroviari, la Direttiva 2008/57/CE relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario prevede delle specifiche tecniche d’interoperabilità (STI) che stabiliscono le procedure per valutare la conformità o l’idoneità all’impiego di detti prodotti. Con particolare riferimento all’immissione nel mercato di componenti d’interoperabilità (ossia qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati ad essere incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente l’interoperabilità del sistema ferroviario), la Direttiva 2008/57/CE prevede il rilascio di un apposito certificato da parte di un organismo notificato o designato di uno Stato membro, ossia un organismo incaricato di valutare la conformità o l’idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità o di istruire la procedura di verifica “CE” dei sottosistemi. Un componente di interoperabilità immesso sul mercato prima della data di uscita con un certificato rilasciato da un organismo designato istituito nel Regno Unito può essere utilizzato in sottosistemi o veicoli la cui messa in servizio è stata autorizzata prima della data di uscita. Anche per la messa in servizio di veicoli e sottosistemi è necessaria un’autorizzazione rilasciata dagli Stati membri. L’autorizzazione rilasciata dal Regno Unito prima della data di uscita rimarrà valida dopo tale data. A partire da marzo 2019, le autorizzazioni di messa in servizio di veicoli e sottosistemi dovranno essere rilasciate dai restanti Stati membri per poter essere valide all’interno dell’Unione europea, mentre l’immissione nel mercato europeo di veicoli o di prodotti ferroviari autorizzati, dal Regno Unito o da uno Stato membro, sarà disciplinata dalla COTIF.

Infine, con riferimento alle certificazioni dei macchinisti, la Direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità prescrive il possesso di una licenza e di un certificato specifici per i macchinisti, la prima rilasciata dalla competente autorità di uno Stato membro mentre il secondo dall’impresa ferroviaria e dai manager dell’infrastruttura. I documenti rilasciati dal Regno Unito non saranno più validi nei restanti Stati membri. Nel caso in cui un macchinista che detiene una licenza o un certificato britannici lavori in uno degli Stati membri, egli dovrà provvedere ad ottenere i relativi documenti validi nel territorio dell’Unione europea. Le imprese ferroviarie europee che impiegano tali macchinisti sono invitati ad informarli a riguardo.

 

Davide Scavuzzo

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