Elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi: chiariti i requisiti e la procedura per l’inserimento degli impianti situati in paesi terzi
In forza del regolamento (UE) n. 1257/2013, la Commissione europea ha predisposto una nota tecnica orientativa non vincolante, allo scopo di agevolare la certificazione degli impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo, ai fini della richiesta di inserimento nell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi.
Nello specifico la nota tecnica chiarisce il significato di alcuni termini relativi alla certificazione inseriti nel regolamento (UE) n. 1257/2013, come per esempio la nozione di requisiti progettuali, costruttivi, operativi, gestionali, amministrativi e di monitoraggio che gli impianti devono soddisfare. Inoltre la stessa specifica che cosa si intenda per status e qualifiche dell’entità certificante, e definisce la procedura per l’ispezione degli impianti, le verifiche successive e le modalità di presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo alla Commissione.
Pur richiamando alcune nozioni già contenute nella convenzione di Hong Kong, nelle linee guida dell’Organizzazione marittima internazionale e dell’Organizzazione internazionale del lavoro e nella convenzione di Basilea, la nota tecnica fa chiarezza su nuovi elementi.