Diritti dei passeggeri ferroviari. Le nuove norme del Consiglio

Con il voto del 25 gennaio 2021, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura in merito ad una riforma del Regolamento (CE) n. 1371/2007 sui diritti e gli obblighi dei passeggeri del trasporto ferroviario che rafforza la posizione di questi ultimi in relazione ad un maggior numero di servizi ferroviari rispetto alla normativa precedente stabilendo un livello minimo di tutela.

In primo luogo, la proposta introduce una clausola di forza maggiore in merito all’indennizzo in caso di ritardo dei servizi ferroviari, che creerà condizioni di maggiore parità rispetto ad altri modi di trasporto per i quali simili clausole esistono già. Più particolarmente, le imprese ferroviarie non saranno tenute a versare indennizzi per ritardi o cancellazioni dovuti a circostanze che non avrebbero potuto evitare quali condizioni meteorologiche estreme, gravi catastrofi naturali, crisi sanitarie pubbliche o attacchi terroristici, rimanendone esclusi gli scioperi del personale ferroviario.

In secondo luogo, la proposta mira a rafforzare i diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta tramite, tra le altre cose, i) la riduzione del termine del preavviso che deve essere notificato dalle persone che necessitano di assistenza da un minimo di 48 ore a 24 ore, ii) il diritto di acquistare un biglietto a bordo se non vi sono alternative accessibili per acquistarlo precedentemente, iii) norme più chiare in materia di indennizzi per la perdita o il danneggiamento di attrezzature per la mobilità, e iv) l’applicabilità, a partire dal 2023, del diritto di ricevere assistenza durante l’accesso a bordo e la discesa dai treni a tutti i treni regionali e a lunga percorrenza nell’Unione, a condizione che sia in servizio personale qualificato. 

In terzo luogo, le imprese ferroviarie saranno tenute a predisporre almeno quattro spazi per le biciclette a bordo, informando i passeggeri della capacità disponibile, e qualora intendano prevedere un numero diverso di spazi in funzione del tipo di servizio, delle dimensioni del treno e delle previsioni quanto alla domanda di trasporto di biciclette saranno tenute a consultare previamente il pubblico.

Le imprese ferroviarie, inoltre, saranno incoraggiate ad aumentare l’offerta di biglietti unici validi per tratte successive di un viaggio (c.d. “biglietti globali”), che saranno obbligatori per i treni in coincidenza gestiti da un’unica impresa ferroviaria, e ad informare chiaramente i passeggeri, essendo responsabili, in caso contrario, come se tali biglietti fossero biglietti globali.

Gli operatori ferroviari, infine, dovranno cercare in tutti i casi un itinerario alternativo per il passeggero che, in caso l’operatore non riesca a comunicare le opzioni disponibili entro 100 minuti, potrà ricorrere di propria iniziativa a una forma di trasporto pubblico terrestre alternativo, venendo rimborsato delle eventuali spese del caso.

Il Regolamento riveduto dovrà ora essere adottato dal Parlamento in seconda lettura prima di essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. Dopodiché, esso entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, iniziando ad applicarsi due anni dopo ad eccezione delle norme sugli spazi per le biciclette, che saranno applicabili quattro anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.

Marco Stillo

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