Diritti dei passeggeri aerei: le autorità nazionali non sono tenute ad agire in seguito a reclami individuali

Il 17 marzo 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nelle cause riunite C-145/15 e C-146/15 Ruijssennaars e Jansen sul potere dell’organismo responsabile dell’applicazione del regolamento (CE) n.261/2004 in caso di cancellazione di un volo, di adottare, in caso di reclamo del singolo passeggero, misure coercitive nei confronti della compagnia aerea che sia risultata sistematicamente inadempiente nel compensare il soggetto leso.

Considerato che il regolamento permette a ciascun passeggero di presentare un reclamo presso tale organismo e che quest’ultimo in caso di violazione possa adottare sanzioni avverso le compagnie aeree, la Corte di giustizia ha ritenuto necessario soffermarsi sull’interpretazione della nozione di “reclamo” e di “sanzione”, ai fini della risoluzione della causa. Secondo la Corte, la nozione di “reclamo” deve essere considerata come comprensiva delle segnalazioni volte a contribuire alla corretta applicazione del regolamento in generale, senza che l’organismo sia tenuto ad agire al fine di garantire il diritto di ciascun singolo passeggero ad una compensazione pecuniaria. Per quanto riguarda la nozione di “sanzione”, questa designa qualsiasi misura adottata in risposta alle violazioni rilevate dall’organismo nell’esercizio della sorveglianza di carattere generale, e non la misura coercitiva amministrativa che deve essere adottata nel singolo caso.

Di conseguenza, la Corte ritiene che l’organismo nazionale competente non sia tenuto ad adottare misure coercitive nei confronti dei vettori aerei, volte ad imporre loro di versare le indennità previste dal regolamento n. 261/2004. Tuttavia, tale potere può essere loro attribuito dalla normativa nazionale.

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