Corte di Cassazione: nessun abuso di posizione dominante di RFI nella prestazione di servizi di traghettamento nello Stretto di Messina
Con sentenza n. 2230/2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dalla società di navigazione Amadeus S.p.A. (“Amadeus”) contro Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avverso due sentenze della Corte di Appello di Roma relative ad una disputa circa una presunta violazione delle norme in materia di conconrrenza.
Al fine di attivare un servizio di collegamento navale con il porto di Messina (Sicilia), Amadeus aveva chiesto l’accosto ad uno scivolo del porto di Villa San Giovanni (Calabria), utilizzato da RFI in forza di un atto di sottomissione tra questa e l’Ufficio locale Marittimo. Secondo Amadeus, tale atto avrebbe dato vita ad un monopolio di fatto in mano a RFI, che con le sue navi non effettuava solo l’attività di traghettamento dei vagoni ferroviari ma anche quella dei cosiddetti mezzi gommati, utilizzando in via esclusiva l’infrastruttura oggetto della sua richiesta d’uso. Pertanto, la ricorrente aveva chiesto alla Corte di Appello di Roma sia la declaratoria di nullità di ogni atto o comportamento restrittivo della concorrenza sia la condanna di RFI e dell’Amministrazione statale al risarcimento dei danni subiti per violazione delle norme in materia di concorrenza, facendo valere il suo diritto all’autoproduzione di cui all’articolo 9 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) e contestando la presenza di un abuso di posizione dominante.
La Corte di Appello di Roma respingeva la domanda della società di navigazione, rigettando in primo luogo la domanda relativa al diritto di autoproduzione per la mancanza del monopolio legale del servizio di traghettamento del materiale gommato, in quanto un tale diritto, ai sensi dell’articolo 9 della suddetta legge, sussisterebbe solo qualora vi sia un monopolio legale, mentre nel caso in esame la stessa società attrice avrebbe asserito l’esistenza di un monopolio di fatto, istituito mediante l’atto di sottomissione concordato con l’amministrazione periferica. La Corte d’Appello ha poi affermato che non si era in presenza di un abuso di posizione dominante in quanto non era stato preso in considerazione il ruolo rivestito da un’altra società privata (la Caronte & Tourist S.p.A.) che aveva ottenuto dall’Amministrazione la concessione di ben quattro scivoli, in relazione ai quali impediva l’accesso agli altri attori del mercato interessati al loro utilizzo.
La Corte di Cassazione, sostenendo quanto statuito dalla Corte d’Appello, ha rigettato il ricorso presentato da Amadeus. In merito al diritto di autoproduzione, la Corte di Cassazione ha ribadito che, per poter far valere tale diritto, in assenza di un monopolio legale, la società istante avrebbe dovuto provare l’esistenza in concreto del monopolio di fatto e la compromissione del proprio diritto derivante dall’articolo 41 della Costituzione. La Corte ha inoltre ribadito l’assenza della fattispecie di abuso di posizione dominante, aggiungendo a tal proposito che, anche volendo dare una definizione di mercato rilevante diversa da quella sostenuta dalla Corte di Appello, ad esempio prendendo in considerazione solo il porto di Villa San Giovanni e non anche quello di Reggio Calabria, non sarebbe stato in ogni caso possibile ipotizzare un abuso di posizione dominante.
Davide Scavuzzo