Componenti per autobus contrassegnati da marchio Iveco o equivalenti. L’AG Sánchez-Bordona si pronuncia sulla necessità dell’omologazione CE

In data 5 maggio 2022, l’Avvocato Generale Sánchez-Bordona ha presentato le sue Conclusioni nelle Cause riunite C‑68/21 e C-84/21, Iveco Orecchia SpA contro APAM Esercizio SpA e Brescia Trasporti SpA, sull’interpretazione degli articoli 10, paragrafo 2, 19, paragrafo 1, e 28, paragrafo 1, della Direttiva 2007/46/CE. Tali domande erano state presentate nell’ambito di controversie tra, da un lato, la APAM Esercizio SpA e la Brescia Trasporti SpA, due imprese pubbliche responsabili della prestazione del servizio di trasporto urbano e interurbano di passeggeri nei rispettivi comuni (Mantova e Brescia) che avevano indetto gare d’appalto per la fornitura di ricambi per autobus e, dall’altro, la Iveco Orecchia SpA (“Iveco”), un’impresa offerente che non era stata selezionata.

La Iveco aveva partecipato, da un lato, alla gara a procedura aperta per la fornitura biennale di ricambi nuovi originali Iveco o equivalenti per autobus indetta dalla APAM Esercizio SpA e, dall’altro, alla procedura di aggiudicazione per la fornitura di ricambi autobus marca Iveco e con motore Iveco indetta dalla Brescia Trasporti SpA. Non essendosi aggiudicata nessuno dei due appalti, la Iveco aveva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) per la Lombardia entrambe le decisioni, deducendo che gli aggiudicatari non avevano dimostrato, mediante una certificazione o con altri mezzi, l’omologazione dei componenti richiesta dai documenti dell’appalto e dalla normativa in materia, e che le condizioni della gara erano illegittime laddove non richiedevano, ove obbligatoria, la presentazione di un certificato di omologazione rilasciato da un’autorità competente o, in ogni caso, la prova dell’esistenza di tale omologazione.

Poiché entrambi i ricorsi erano stati respinti, la Iveco aveva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato (“giudice del rinvio”) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se sia conforme agli articoli 10, 19 e 28 della Direttiva 2007/46/CE, nonché ai principi di parità di trattamento ed imparzialità, di piena concorrenzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, il fatto che, con specifico riferimento alla fornitura mediante appalto pubblico di componenti di ricambio per autobus destinati al servizio pubblico, sia consentito alla Stazione appaltante accettare componenti di ricambio destinate ad un determinato veicolo, realizzate da un fabbricante diverso dal costruttore del veicolo, quindi non omologate unitamente al veicolo, rientranti in una delle tipologie di componenti contemplate dalle normative tecniche elencate nell’Allegato IV della direttiva ed offerte in gara senza il corredo del certificato di omologazione e senza alcuna notizia sull’effettiva omologazione ed anzi sul presupposto che l’omologazione non sarebbe necessaria, risultando sufficiente solo una dichiarazione di equivalenza all’originale omologato resa dall’offerente.

Secondo l’AG, fatta salva l’ipotesi in cui un componente sia esente dall’omologazione richiesta, i componenti contemplati da uno degli atti normativi di cui all’Allegato IV della Direttiva 2007/46 non possono essere immessi in commercio se non hanno prima ottenuto l’omologazione CE, che diviene pertanto un prerequisito di idoneità che riguarda non solo i canali di introduzione tramite appalti pubblici, e bensì qualsiasi modalità di immissione in commercio. I componenti di ricambio, inoltre, non sono esenti dal controllo di omologazione per il solo fatto di dover essere montati su un veicolo usato, ciò che non rende possibile ammettere, in alternativa alla produzione dei certificati di omologazione, una mera dichiarazione unilaterale dell’offerente che attesti l’equivalenza dei ricambi ai componenti originali.

Marco Stillo

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