Compensazione ed assistenza ai passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sulla missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/2004
In data 29 settembre 2022, la Corte di giustizia si è pronunciata nella Causa C‑597/20, Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. contro Budapest Főváros Kormányhivatala, sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del Regolamento (CE) n. 261/2004. La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra il vettore aereo Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (“LOT”) e la Budapest Főváros Kormányhivatala (divisione per la tutela dei consumatori della Prefettura di Budapest) in merito alla decisione con cui quest’ultima aveva imposto alla LOT il pagamento della compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento n. 261/2004.
A seguito del ritardo di oltre tre ore del loro volo in partenza da New York e diretto a Budapest, dei passeggeri si erano rivolti alla divisione per la tutela dei consumatori affinché imponesse alla LOT di pagare, a titolo di risarcimento, la compensazione pecuniaria prevista dall’articolo 7 del Regolamento n. 261/2004. Di conseguenza, tale divisione aveva ingiunto alla LOT di versare una compensazione pari a 600 euro a ciascun passeggero coinvolto. Ritenendo che la divisione per la tutela dei consumatori non fosse competente a imporre il pagamento di una simile compensazione, la LOT aveva impugnato tale decisione dinanzi al Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale; il “”giudice del rinvio) che, alla luce della necessità di interpretare la normativa europea rilevante in materia, aveva deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l’articolo 16 del Regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che un organismo nazionale responsabile dell’applicazione di tale regolamento può imporre ad un vettore aereo di versare la compensazione pecuniaria, ai sensi del suo articolo 7, dovuta ai passeggeri in forza del medesimo regolamento, qualora tale organismo nazionale sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero.
Secondo la Corte, gli Stati membri non solo dispongono di un margine di discrezionalità per quanto attiene alle competenze che intendono attribuire ai propri organismi nazionali ai fini della difesa dei diritti dei passeggeri, e bensì hanno la facoltà, al fine di ovviare ad una insufficiente tutela di questi ultimi, di abilitare tali organismi ad adottare misure in seguito a reclami individuali. Il riconoscimento di una competenza coercitiva in capo all’organismo nazionale di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento n. 261/2004, tuttavia, non può privare né i passeggeri né i vettori aerei della possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale competente.
Marco Stillo