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Libera circolazione dei servizi di trasporto. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo
L’articolo 8 del Regolamento n. 550/2004 conferisce agli utenti dello spazio aereo, come le compagnie aeree, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nei confronti del fornitore di servizi di traffico aereo, al fine di sottoporre a sindacato giurisdizionale le asserite violazioni dell’obbligo di prestazione di servizi che grava su quest’ultimo
Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita da un passeggero. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “negligenza, atto illecito od omissione del passeggero leso che ha provocato il danno subito o vi ha contribuito”
Nel caso in cui un incidente, che ha causato un danno ad un passeggero, consista nella sua caduta, per una causa indeterminata, lungo una scaletta mobile allestita per lo sbarco dei passeggeri di un aeromobile, il vettore aereo interessato può essere esonerato dalle proprie responsabilità nei confronti di tale passeggero soltanto nella misura in cui, tenuto conto di tutte le circostanze in cui si è verificato il danno, dimostri, conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili e salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che detto passeggero ha provocato il danno da lui subito o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione
Trasporto aereo. Secondo l’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour è compatibile con il diritto europeo l’attribuzione ad un organismo nazionale del potere di imporre ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero
L’Avvocato Generale Jean Richard de la Tour ha affermato, nelle proprie conclusioni sulla Causa C‑597/20, che l’articolo 16, comma 1, del regolamento n. 261/2004 non osta ad una normativa nazionale che attribuisce ad un organismo nazionale il potere di ingiungere ad un vettore aereo il versamento della compensazione pecuniaria dovuta ad un passeggero per cancellazione o ritardo prolungato del suo volo, a condizione che non sia preclusa al vettore aereo o al passeggero la possibilità di adire anche il giudice nazionale in merito alla compensazione pecuniaria.
Volo in coincidenza composto da due segmenti. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto del passeggero ad una compensazione da parte del vettore aereo di uno Stato terzo
Il passeggero di un volo in coincidenza composto da due segmenti oggetto di un’unica prenotazione presso un vettore comunitario, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a destinazione di un aeroporto situato in un paese terzo, passando per un altro nello steso paese, ha diritto ad una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo del paese terzo che ha effettuato l’intero volo qualora egli abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di oltre tre ore riconducibile al secondo segmento del volo