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Compensazione ed assistenza ai passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sulla missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/2004
Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 ad imporre ad un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri qualora tale organismo sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero e purché sussista, per il passeggero ed il vettore aereo in questione, la possibilità di un ricorso giurisdizionale
Trasporto aereo. La Corte di Giustizia afferma che il guasto nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004
La Corte di Giustizia ha dichiarato, nella propria sentenza sulla Causa C‑308/21, che un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile sia responsabile della gestione del sistema stesso, una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.
Libera circolazione dei servizi di trasporto. La Corte di giustizia si pronuncia sul diritto di ricorso avverso una decisione di chiusura dello spazio aereo
L’articolo 8 del Regolamento n. 550/2004 conferisce agli utenti dello spazio aereo, come le compagnie aeree, il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali nei confronti del fornitore di servizi di traffico aereo, al fine di sottoporre a sindacato giurisdizionale le asserite violazioni dell’obbligo di prestazione di servizi che grava su quest’ultimo
Responsabilità dei vettori aerei in caso di morte o lesione subita da un passeggero. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “negligenza, atto illecito od omissione del passeggero leso che ha provocato il danno subito o vi ha contribuito”
Nel caso in cui un incidente, che ha causato un danno ad un passeggero, consista nella sua caduta, per una causa indeterminata, lungo una scaletta mobile allestita per lo sbarco dei passeggeri di un aeromobile, il vettore aereo interessato può essere esonerato dalle proprie responsabilità nei confronti di tale passeggero soltanto nella misura in cui, tenuto conto di tutte le circostanze in cui si è verificato il danno, dimostri, conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili e salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, che detto passeggero ha provocato il danno da lui subito o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione