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Trasporto aereo. La Corte di giustizia si pronuncia sulla nozione di “lesione personale”
Una lesione psichica causata a un passeggero da un evento, che non è connessa ad una lesione personale ai sensi della Convenzione di Montreal, deve essere risarcita allo stesso titolo di una tale lesione purché il passeggero leso dimostri l’esistenza di un danno alla sua integrità psichica di tale gravità o intensità che detta lesione incide sulle sue condizioni generali di salute e non può attenuarsi senza un trattamento medico
Volo in coincidenza e prenotazione tramite un’agenzia viaggi. La Corte di giustizia si pronuncia sulla compensazione pecuniaria dei passeggeri aerei in caso di ritardo prolungato di un volo
La nozione di “volo in coincidenza” comprende un’operazione di trasporto costituita da più voli, effettuati da vettori aerei diversi che non siano vincolati da uno specifico rapporto giuridico, qualora tali voli siano stati combinati da un’agenzia di viaggi che abbia fatturato un prezzo totale ed emesso un unico biglietto per detta operazione
Compensazione ed assistenza ai passeggeri. La Corte di giustizia si pronuncia sulla missione dell’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento 261/2004
Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare l’organismo nazionale responsabile dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 ad imporre ad un vettore aereo la corresponsione della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri qualora tale organismo sia stato investito di un reclamo individuale di un passeggero e purché sussista, per il passeggero ed il vettore aereo in questione, la possibilità di un ricorso giurisdizionale
Trasporto aereo. La Corte di Giustizia afferma che il guasto nel sistema di rifornimento di carburante degli aeromobili può costituire una circostanza eccezionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 261/2004
La Corte di Giustizia ha dichiarato, nella propria sentenza sulla Causa C‑308/21, che un guasto generalizzato nel sistema di rifornimento di carburante può essere considerato, qualora l’aeroporto di origine dei voli o dell’aeromobile sia responsabile della gestione del sistema stesso, una «circostanza eccezionale» ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004.